ASSOTUTELAMEDICA
ODONTOSTOMATOLOGIA/ ODONTOIATRIA
La professione medica italiana possiede una tradizione storica, scientifica e culturale cui appartiene da sempre la specializzazione in odontostomatologia.
A livello comunitario l’esercizio dell’odontostomatologia, materia che appartiene alla professione medica, viene regolamentata da apposita serie di direttive, periodicamente recepite dagli stati Membri, definite “direttive medici” , (a partire dal 1975, con la Dir 75/363, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico).
Le direttive medici, non vanno confuse con le direttive afferenti la diversa professione di odontoiatra non-medico (nelle traduzioni ufficiali italiane “direttive dentisti”), in quanto la non felice traduzione, utilizzando un vocabolo di generica valenza nel lessico popolare, non fa immediatamente comprendere che si sta parlando di laureati in odontoiatria e non di medici (di cui si parla per la prima volta a livello comunitario nel 1978 con le Dir 686 e 687).
La situazione italiana non è resa più chiara dall’afferire contemporaneo e “provvisorio” delle due professioni in seno ad un unico Ordine professionale, quello dei medici, assetto che disattende il termine concesso al nostro Stato dalla direttiva 78/687/CEE del 25 Luglio 1978 (direttiva sul “coordinamento”) che concedeva all’Italia un arco di tempo di sei anni affinché essa si dotasse di un nuovo Ordine professionale, quello degli odontoiatri appunto.
Oggi si giunge a sovrapporre promiscuamente le due professioni e la confusione è tale che si vorrebbero applicare le norme della professione odontoiatrica a quella medica, identificando le due distinte carriere in un’unica professione non medica di “odontoiatra”.
La stessa Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) infatti invita i suoi medici esercitanti l’odontostomatologia a iscriversi nell’Albo Odontoiatri, negando ai medici come tali il diritto soggettivo consistente nella potestà di diagnosi e cura sul cavo orale !
Tale applicazione abnorme della legge nega l’esistenza stessa della professione di stomatologo, tradisce l’indirizzo comunitario ed è di grave nocumento a circa 45.000 medici, oltre a privare di una specifica potestà di cura altri 300.000 medici.
Le associazioni consumatori mettono invece in evidenza come la perdita della figura medica nell’ambito delle patologie orali rappresenti un anticostituzionale danno per la salute di tutta la popolazione.
LE CONDANNE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Si sostiene così a livello giudiziario un costante contenzioso giudiziario che in diverse occasioni è giunto fino alla Suprema Corte di Giustizia esitando in due condanne subite dall’Italia per inadempienza agli accordi comunitari.
Negli altri Stati Membri in cui all’entrata in vigore delle direttive che riconoscono il diritto di stabilimento degli odontoiatri non-medici esisteva già la figura del medico odontostomatologo (Francia, Belgio, Lussemburgo, Spagna) essa è stata infatti come è giusto conservata e permane tuttora.
In Francia infatti esistono sia lo stomatologiste (medico) che il chirurgien dentiste (non medico) con differenti mansionari e adeguata differenziazione delle due professioni.
1) Lo scopo dichiarato delle direttive sui dentisti non-medici era infatti quello di facilitare agli odontoiatri non-medici “l’esercizio del diritto di libero stabilimento e della libera prestazione dei servizi” (Sentenza C. Giustizia del 1giugno1995 a condanna dell’Italia sull’inadempimento alle Direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, pag.6,§18) -in diversi Stati membri, tra cui l’Italia, il loro titolo e la loro professione non erano allora riconosciuti-, e non quello di rimpiazzare con una nuova figura la professionalità medica nel campo dell’odontostomatologia.
2) La sentenza della Corte di Giustizia, 1 giugno 1995, posta al termine del procedimento di infrazione apertosi con la Causa C-40/93, negò validità all’assetto professionale con il quale in Italia si obbligavano i medici esercenti l’odontoiatria ad iscriversi all’Albo degli odontoiatri non-medici, come l’Italia aveva fatto con le L. 409/85 e L. 31/10/1988 n. 471.
3) Una nuova censura al modo italiano di voler forzatamente includere la professione di medico che esercita l’odontostomatologia entro i limitati confini della attività di odontoiatra non-medico venne emessa dalla sentenza del 29/11/2001 posta al termine della causa C-202/99, che diede nuovamente torto all’Italia, che nel frattempo continuava a pretendere dai propri medici esercitanti l’odontoiatria l’iscrizione nell’Albo degli Odontoiatri non-medici, persistendo nell’illecito già sanzionato nella condanna del 1995.
“§ 31 “Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di stomatologo. Il diploma di stomatologo e la specializzazione in questo campo rientrano nelle direttive sui medici. Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratta di due professionisti distinte. In base a questo principio, la qualifica di specialista in stomatologia attribuita in Italia è stata ripresa a giusto titolo nella direttiva medici. Le direttive dentisti non costituiscono il quadro opportuno per il reciproco riconoscimento di un diploma rilasciato al termine di una specializzazione medica..”
“§ 43 : Infatti, un professionista titolare di un unico diploma e di un'unica abilitazione professionale dovrebbe essere soggetto o alla direttiva sul riconoscimento, se è un medico che esercita a titolo principale l'attività di dentista, in forza della norma eccezionale e transitoria enunciata dall'art. 19 della suddetta direttiva, o alla direttiva 93/16, se è un medico specializzato in odontostomatologia che ha deciso di continuare ad esercitare in tale veste.”
“§ 49 : L’attività di medico è disciplinata dalla direttiva 93/16.”
4) Ancor prima di queste sentenze, in analoga direzione il Comitato Consultivo Permanente per l’Odontoiatria aveva già a suo tempo chiarito la questione nel lontano 1989 rispondendo ad uno specifico quesito rivoltogli in quell’anno dalla Commissione Europea: “Il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di stomatologo. Il diploma di stomatologo e la specializzazione in questo campo rientrano nella direttive sui medici. Ora le direttive concernenti i medici e i dentisti sono basate sul principio che si tratti di due professioni distinte.”.
5) Più recentemente, in atto ufficiale del 14 Gennaio 1998, a Direzione Generale XV Commissione ha esplicitamente e categoricamente affermato che “non esiste alcuna disposizione di diritto comunitario che obblighi un medico stomatologo ad esercitare con il titolo di dentista (odontoiatra non-medico, ndr.) di cui alla Dir 78/686 CEE ”.
LEGISLAZIONE
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Tra le norme della legislazione italiana tuttora vigenti relative alla professione medica normano l’esercizio dell’odontostomatologia citiamo:
- R.D. 24/04/1890 n. 6850, che rende obbligatoria la laurea in medicina e chirurgia per l’esercizio dell’odontoiatria.
- L. 298 del 31/03/1912, che ribadisce l’obbligo della laurea in medicina e chirurgia per l’esercizio dell’odontostomatologia.
- D.L. 1755 del 16/10/1924, che inserisce l’obbligo del superamento di una prova di odontostomatologia nell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo.
- D.L. 368/1999, che recependo la Dir 19/2001, contempla l’odontostomatologia tra le discipline esercitabili dal medico post lauream.
LEGISLAZIONE COMUNITARIA
La specializzazione in odontostomatologia è stata sempre riportata in tutta la lunga serie di direttive mediche succedutasi dal 1975 in avanti ogni qualvolta si elencavano i campi di applicazione della professione medica.
Ai fini dell’inquadramento della figura di medico specialista in odontostomatologia la legislazione comunitaria ci riporta alle specifiche direttive ( direttive “medici”, da ricordarsi distinte dalle direttive finalizzate a normare la professione di odontoiatra non-medico, definite direttive “dentisti” ).
Tra le direttive di maggior rilevanza in questo ambito citiamo:
- Dir 93/16 CEE in cui per Spagna,Portogallo, Francia, Italia e Lussemburgo si prevede la figura del medico specialista in stomatologia ( in Italia “odontostomatologia” ).
- Dir 2001/19/CE, che riporta analogo allegato con identico testo
- Dir 2005/36/CE del 7/9/2005 (direttiva Zappalà) che ripetutamente sottolinea la netta separazione delle carriere tra medici (specialisti o no) ed odontoiatri non-medici (definiti “dentisti”). Nell’allegato V.2.1. la direttiva, che peraltro non è in vigore essendo in attesa della norma applicativa e dovendo entrare a regime tra due anni, riporta nuovamente i 5 stati europei il cui ordinamento contempla l’odontostomatologia. Essa è purtroppo temporaneamente sospesa nella nostra nazione dal 31/12/94 in attesa di riattivazione
STATUS DEI MEDICI ITALIANI
I Presidenti di vari Ordini Provinciali dei Medici delle Province Italiane richiedono ingiustificatamente ai medici esercenti la disciplina medica dell’odontostomatologia di iscriversi all’ Albo professionale degli odontoiatri non-medici, sottoponendo migliaia di medici italiani ad una imposizione illegittima di modifica del loro status amministrativo e professionale, in contrasto con i titoli da essi posseduti ( Laurea in Medicina e Chirurgia e non in odontoiatria e Abilitazione di Stato all’esercizio professionale della professione di Medico Chirurgo), nonostante il mancato possesso da parte di costoro dei titoli specifici che li renderebbero in grado di iscriversi all’Albo professionale degli odontoiatri se non la facoltà concessa dalle Dir 686 e 687/78 (direttive “dentisti” finalizzate a normare della diversa professione di odontoiatra non-medico) di entrare a farne parte, in via derogatoria, ai soggetti che avessero iniziato la loro formazione universitaria entro il 28/01/1989 (ma dalla direttiva in questione offerta a detti medici quale opzione facoltativa e non cogente, limitata al solo caso in cui essi avessero liberamente deciso di optare per la diversa professione di odontoiatra).
Ciò che è più grave, tale richiesta fa dichiaratamente parte di una volontà organica di espungere la odontostomatologia dalla medicina, consentendo in forma residuale ai soli medici in attività di proseguirne la pratica a patto, come abbiamo visto, di iscriversi coattivamente nelle fila degli odontoiatri non-medici.
STATUS DEGLI ALTRI MEDICI EUROPEI
L’Unione Europea ha sempre privilegiato il principio che gli elementi accreditanti l’esercizio di una professione non debbano necessariamente consistere nella registrazione di un soggetto entro un determinato Albo, ma che sia imprescindibile un determinato percorso formativo od un suo equivalente.
Ciò non ha mai rappresentato negazione della possibilità da parte dei medici di esercitare una disciplina, peraltro da sempre medica a tutti gli effetti, come l’odontostomatologia, per una supposta carenza di iscrizione ad un altro albo rispetto a quello di naturale appartenenza per dei medici.
In tutti gli Stati Membri dell’UE per l’esercizio della chirurgia stomatologia viene ad esempio richiesta la formazione di medico-chirurgo, eventualmente corredata anche dagli studi in odontoiatria e chirurgia maxillo-faciale.
Fuori dall’Italia esistono pertanto carriere separate, e risulta ben chiaro il senso dell’esistere per le due professioni ( medico ed odontoiatra non-medico ) di due serie di direttive distinte fin dal 1975.
Solo in Italia, unico caso nel panorama europeo, esse afferiscono al medesimo Ordine professionale.
CORRETTIVI
Tra gli urgenti correttivi alla attuale situazione gli scriventi sottolineano l’importanza di riaprire quanto prima, possibilmente entro l’anno accademico 2005-2006, le Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia, chiuse dal 1993 con la motivazione di riorganizzarne la didattica ma la cui riapertura è da tempo contrastata per effetto degli interessi suesposti ( vedansi in proposito delibere del CUN n°474/95 e n°1624/96).
Inoltre il mancato conseguimento del diploma di specializzazione in ambito odontostmatologico pregiudica fortemente la possibilità dei medici di sviluppare un'ordinaria carriera professionale, poiché l'art. 15 comma 3 del D.Lgs 502/92 prevede che per l'accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario possano partecipare solo coloro che siano laureati e specializzati nel relativo profilo professionale.
Il fatto che tale corso sia incluso nel nostro ordinamento universitario rende tale misura dovuta anche al fine di tutelare la cultura e il diritto allo studio del popolo italiano.
dott. Carlo MORELLI
Presidente ASSOTUTELAMEDICA
novembre 2005
www.assotutelamedica.it
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