per non dimenticare…


Accadde nel 2003

 

Il Presidente Nazionale delle Commissioni Odontoiatri, Giuseppe Renzo, il 28 marzo, dirama a tutti gli ordini italiani la Circolare Prot. 1545, annunciante il testo della “CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVRI DELL’ODONTOIATRA”.

Fu parto dall’Assemblea dei Presidenti di Commissione Odontoiatrica del 22-23 marzo c.a., condiviso e accettato dal Comitato Centrale FNOMCeO. Trattasi, in buona sostanza, di “ linee di riferimento”, cioè un Codice deontologico peculiare per Odontoiatri, che avrebbero …oramai raggiunto una propria autonomia culturale (sic!).

ALLEGO la citata circolare e IL TESTO ORIGINALE DELLA ”CARTA”!!! Ma ne anticipo una ….sintesi.

L’art. 3 precisa che la violazione dei principi contenuti in tale Carta, costituisce illecito ed implica sanzioni.

Poi agli arrtt. 4 e 5 è detto che l’odontoiatra, esercitante professione intellettuale, è tenuto “prioritariamente” a valorizzare il momento diagnostico, poi “predispone” il piano di trattamento (..e chi lo esegue?). Agli arrtt. 10 e 11 è tentata una distinzione tra pubblicità sanitaria ed informazione-comunicazione.

L’art. 12 tange l’abusivismo ed il prestanomismo, prevedendo che è cosa gravissima farlo per “interesse personale” e che l’incarico di Direttore Sanitario di Strutture Complesse debba essere autorizzato dall’Ordine, che però deve anche contestualmente promuovere la riforma del Codice Civile italiano.

All’art 13 sono previsti “buoni rapporti” con gli esercenti le “altre professioni sanitarie”; rapporti però rispettosi di competenze e ruoli “rispettivi”, in tal modo operando primariamente nell’interesse della salute pubblica. Propositi esposti anche ai successivi art. 14, laddove prevede che l’odontoiatra è diligente informatore e promotore di “cultura della tutela dell’ambiente”, e art. 15, ove addirittura si adopera per un “rapporto di comunicazione” con il cittadino, qualsiasi sia il suo sesso, il suo livello di scolarità, la sua razza e/o provenienza, il suo stato economico e genealogico, i suoi rapporti con le divinità ed anche indipendentemente dall’anagrafe.

Che l’odontoiatra deve essere comunque buono è anche sancito all’art. 16, ove diviene suo compito difendere i deboli, anche fuori dallo studio; “per quanto attiene alle sue possibilità” accudisce poveri e derelitti, sopperendo alle “carenze” dello Stato Italiano in materia sanitaria.

L’art 17, in tema di consenso informato, prevede che il cittadino che “rifiuta di sottoposi alle cure” del dentista, sia “compiutamente informato sulle conseguenze”.

Al 19 si dice che “aprioristicamente” non si possono screditare i colleghi, che se ritenuti scorretti devono essere denunciati alla Commissione Odontoiatri, senza però “denigrarli”. E non deve praticare cure su pazienti in cura da altro dentista, amenochè non gli sia “espressamente preferito”, come enunciato all’art.21 ed anche al 22, ove non deve ricercare clientela, cosa da maneger-imprenditore, è non da vero intellettuale.

L’art. 23 prevede che l’odontoiatra bravo e corretto deontologicamente, persegua l’abbandono dell’Ordine Medici, per fondare l’Ordine Odontoiatri, perchè la separazione garantirebbe “l’eticità” del dentista nei confronti dei cittadini, poichè l’unione con i medici non lo garantirebbe sufficientemente. Poiché l’art. 3 prevede sanzioni per chi non si allinea ai dettami della Carta, si profila il reato d’opinione, perseguibile deontologicamente, per chi vuole restare all’Orine medici, anche se laureato in medicina.

L’art. 27 conclude la Carta, stabilendo che Giudici e Magistrati collaboreranno con la Commissione Odontoiatrica e non più con i Medici specialisti in Medicina Legale, perché è nata un nuova disciplina che è l’Odontoiatria Legale.

 

Se il tutto appare un po’caotico e/o poco verosimile, basta leggere il testo di seguito allegato.

IL TUTTO A SPESE FNOMCeO e quindi di tutti gli iscritti agli ordini italiani!



CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'ODONTOIATRA


LINEE D I RIFERIMENTO DEONTOLOGICO PER LA PROFESSIONE ODONTOIA TRICA


Testo presentato ufficialmente in


ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI


DELLE COMMISSIONI ODONTOIATRICHE

del 22 marzo 2003


TITOLO I

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE



ART. 1 (RAPPORTI CON IL CODICE DEONTOLOGICO)

La Carta dei diritti e dei doveri dell’odontoiatra costituisce la summa degli specifici obblighi e diritti dell’esercente la professione odontoiatrica di seguito denominato odontoiatra.

La Carta prevede norme specifiche e peculiari della professione odontoiatrica interpretate ed armonizzate nel quadro generale del Codice di deontologia medica.

La Carta costituisce la diretta applicazione alla professione odontoiatrica italiana dei principi etico-deontologici contenuti nel GeneraI Principles For A Dental Professional Ethical Code In The Countries Of The EU"adottato dal Dental Liaison Committee ad Helsinki nel maggio del 2002.

ART. 2 (GIURAMENTO PROFESSIONALE)

L’odontoiatra impronta la sua attività al rispetto del giuramento professionale, di cui al vigente Codice di Deontologia Medica, che è chiamato a pronunciare all’atto dell’iscrizione all’albo.

Il giuramento impegna l’odontoiatra a svolgere la propria attività nell’ambito di principi di correttezza professionale. Tali principi improntano anche i rapporti con le categorie più deboli e vulnerabili. .

 

ART. 3 (POTESTÀ DISCIPLINARE)

La violazione dei principi contenuti nel Codice di Deontologia medica e nella carta dei diritti e dei doveri dell'odontoiatra, i cui principi discendono dalla stesso Codice di Deontologia, costituisce illecito disciplinare e implica la soggezione alle sanzioni irrogate dalle competenti Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

 

ART. 4 (ODONTOIATRIA COME PROFESSIONE INTELLETTUALE)

L’odontoiatria è professione intellettuale regolamentata, diretta alla prestazione di servizi intellettuali che richiedono un elevato livello di conoscenza. L’esercizio dell'odontoiatria richiede un apporto intellettuale preminente rispetto all’organizzazione dei mezzi e l’obbligo di rispettare le regole del Codice di Deontologia Medica e della Carta dei diritti e dei doveri dell'odontoiatra.

ART. 5 - ( SCOPO DELLA PROFESSIONE)

La professione odontoiatrica si prefigge lo scopo di tutelare la salute orale ma anche quella generale dei cittadini privilegiando sempre e comunque la guarigione e la ricerca del beneficio del paziente attraverso la qualità di prestazioni in grado di fornire soluzioni concrete alle istanze del paziente. L’odontoiatra è tenuto prioritariamente a valorizzare il momento diagnostico nell’approccio alla patologia orale e ad attuare le terapie conseguenti che devono essere efficaci e basate sull’evidenza scientifica.

A questo riguardo congiuntamente ad una corretta diagnosi predispone ed illustra al paziente nell’ambito delle procedure di consenso informato di cui al successivo art. 17 un opportuno piano di trattamento.

L'odontoiatra è chiamato a curare il proprio aggiornamento professionale ai sensi del successivo articolo 8.

 

ART. 6 (L'ESERCIZIO PROFESSIONALE)

La professione odontoiatrica quale professione intellettuale è regolata dal punto di vista giuridico dagli articoli 2229 e ss del codice civile.

La professione è esercitata sia in regime di libera professione che nell'ambito del rapporto di dipendenza o di convenzione con strutture pubbliche o private. I principi contenuti nella Carta trovano applicazione in tutti questi ambiti di esercizio professionale.

 

ART. 7 ( INDIPENDENZA DELLA PROFESSIONE)

L'esercizio dell’ odontoiatria è libero ed indipendente ed è improntato ai principi etici fondamentali del rispetto della vita e della ricerca della salute fisica e psichica della persona. In nessun caso tale esercizio deve essere condizionato dalla ricerca esclusiva del profitto o da interessi e imposizioni non legati alla tutela della salute del paziente.

 

ART. 8 ( L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE)

L'odontoiatra persegue il proprio aggiornamento professionale nell' ambito degli specifici obblighi previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla legge istitutiva degli Ordini delle professioni sanitarie. L’aggiornamento professionale è, però, - principalmente un obbligo deontologico assolutamente vincolante nell’interesse primario della tutela della salute collettiva.

 

 

ART. 9 ( LO STUDIO PROFESSIONALE)

L'odontoiatra, qualora eserciti in regime libero professionale, è tenuto ad una corretta gestione dello studio e al rispetto delle normative nazionali e/o regionali che disciplinino l'apertura dello studio stesso e i suoi requisiti minimi organizzativi e strutturali. L'odontoiatra anche quando eserciti la propria professione nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente o convenzionato è tenuto a esigere da parte della struttura in cui opera le necessarie garanzie organizzative e strutturali che consentano la qualità delle prestazioni e il rispetto delle norme deontologiche.

 

ART. 10 (LA PUBBLICITÀ SANITARIA)

L’odontoiatra è -tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di pubblicità in campo sanitario.

Il comportamento corretto nel campo della pubblicità della propria attività costituisce, comunque, un preciso dovere deontologico.

L’odontoiatra è responsabile delle dichiarazioni che rilascia tramite i mezzi di comunicazione che non devono tradursi in una diretta o indiretta promozione della propria attività professionale.

Le comunicazioni e i messaggi che utilizzino gli strumenti informatici devono rispondere agli stessi criteri di correttezza deontologica sopra indicati.

 

ART. 11 (INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE)

Per informazione si intende l’insieme di notizie che l’odontoiatra fornisce al richiedente la prestazione sulle patologie inerenti il suo stato dentario nonché sulle metodiche e sui materiali utilizzati per le cure delle stesse.

La comunicazione invece è l’attività finalizzata alla diffusione della cultura odontoiatrica nei confronti di terzi (gruppi, società, ...) che non avvantaggi in modo diretto o indiretto l'esercizio dell'attività del singolo professionista che la effettua.

L’utilizzo di Internet, di supporti audiovisivi o multimediali, di modelli informatici, di indicazioni stampate su qualsiasi supporto, di media e di materiali cartacei in genere sono da considerarsi strumenti della comunicazione, solo se diffondono, nelle modalità sopraindicate e neutrali, la cultura odontoiatrica.

 

ART. 12 (ABUSIVISMO E PRESTANOMISMO)

L'odontoiatra è tenuto a collaborare con le competenti Autorità nell'opera di prevenzione e di repressione di ogni forma di esercizio abusivo della professione. A questo riguardo l’iscritto deve comunicare all'Ordine tutte le informazioni utili nella lotta contro l'abusivismo.

L’Ordine e la Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri sono tenuti ad attivarsi per denunciare alle competenti Autorità Giudiziarie i casi di abusivismo di cui vengono a conoscenza.

Costituisce gravissimo illecito deontologico il comportamento dell’odontoiatra che, per interesse personale, favorisce o addirittura promuove l’abusivismo professionale consentendo a chi non è legittimato lo svolgimento, nel proprio studio o in qualsiasi altro eventuale ambito lavorativo, di atti medici riservati solo a i legittimi esercenti la professione odontoiatrica.

In questo caso l’odontoiatra è soggetto oltreché alle sanzioni previste dalla legge alle procedure disciplinari attivate dalle competenti Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono particolarmente vincolanti per l’odontoiatra, direttore sanitario, di una struttura ambulatoriale. In questo caso il direttore sanitario è tenuto a una effettiva e continua presenza nella struttura a garanzia del rispetto delle nonne giuridiche e deontologiche.

L’odontoiatra che intenda assumere l’incarico di direttore sanitario, consulente o collaboratore di strutture complesse, prima di accettare l'incarico stesso, deve darne comunicazione all'Ordine di appartenenza per le opportune valutazioni e l’eventuale autorizzazione.

I rappresentanti ordinistici dell’odontoiatria perseguono, nel rispetto delle loro competenze, lo scopo di promuovere la riforma dell'art. 348 del c.p. , onde rendere più incisiva l'azione dello Stato contro l'esercizio abusivo della professione.

ART. 13 (RAPPORTI CON LE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE)

L'odontoiatra è tenuto a intrattenere opportuni, buoni rapporti di reciproca collaborazione con i legittimi esercenti delle altre professioni sanitarie nell'interesse primario della tutela della salute pubblica.

I rapporti devono essere improntati al necessario rispetto delle rispettive competenze professionali e/o di ruolo.

 

ART. 14 (RISPETTO DELL' AMBIENTE)

L'odontoiatra, quale professionista responsabile, collabora, nell' ambito della propria sfera di competenza, alla tutela dell'ambiente. A questo proposito è tenuto all'assoluto rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e dei materiali inquinanti derivanti dalla propria attività. Quale professionista sanitario l'odontoiatra si fa' parte diligente nell'informazione e promozione della cultura della tutela ambientale.

 

 

 

 

 

TITOLO III

 

RAPPORTI CON IL CITTADINO

 

ART. 15 (RAPPORTO DI COLLABORAZIONE)

L'odontoiatra impronta i suoi rapporti con il cittadino su un piano di rispetto reciproco nell' ambito di un rapporto di cura e di collaborazione volto ad instaurare una efficace alleanza terapeutica.

L'odontoiatra si adopera per instaurare il miglior rapporto di comunicazione con il cittadino senza discriminazioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale e culturale.

 

ART. 16 (TUTELA DELLE CATEGORIE VULNERABILI)

Compito dell'odontoiatra è quello di difendere, anche al di fuori dello stretto ambito professionale, gli interessi delle categorie più deboli. A questo riguardo il professionista deve, per quanto attiene alle sue possibilità, tutelare i minori, gli anziani e i disabili quando ritiene che i familiari o comunque coloro che esercitano la potestà su queste persone non siano in grado o non siano sufficientemente sollecite nel garantire le necessarie cure.

L'odontoiatra garantisce l'assistenza anche quando vi siano carenze nel servizio pubblico tali da lasciare assolutamente non tutelato dal punto di vista sanitario il soggetto debole.

 

ART. 17 (CONSENSO INFORMATO)

L'odontoiatra, nel quadro dei principi deontologici previsti nel vigente codice di deontologia medica, informa il cittadino sulla diagnosi, sulla prognosi e sulle eventuali complicanze delle scelte terapeutiche che intende porre in essere. Il cittadino deve essere compiutamente informato anche su eventuali alternative diagnostiche terapeutiche che potessero configurarsi e sulle conseguenze eventualmente derivanti da un rifiuto di sottoporsi alle cure.

La compilazione e la firma da parte del cittadino di moduli prestampati concernenti la raccolta del consenso non esime il professionista dal porre in essere in modo scrupoloso ed esauriente l'opera di informazione di cui al presente articolo.

 

ART. 18 ( SEGRETO PROFESSIONALE E TUTELA DEI DATI PERSONALI)

L'odontoiatra è tenuto all'assoluto rispetto del segreto professionale in merito a notizie ed informazioni di carattere personale di cui venga a conoscenza in ragione della sua attività. E' obbligato anche alla segretezza per quanto riguarda le cure e gli interventi svolti.

Costituiscono giusta causa di rivelazione solo le esimenti contenute in specifiche nonne di legge e quelle contenute nell' articolo 9 del vigente Codice di deontologia medica.

L'odontoiatra, quale esercente una professione sanitaria, è tenuto alla scrupolosa osservanza della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali con particolare riferimento alle nonne concernenti specificamente la protezione, la riservatezza e la conservazione dei "dati sensibili" relativi allo stato di salute e alla sfera sessuale del cittadino.

 

ART. 19 (TARIFFA MINIMA E TARIFFA MASSIMA DEGLI ONORARI LIBERO-PROFESSIONALI)

L'odontoiatra quale esercente una libera professione, è tenuto alla osservanza della tariffa minima degli onorari professionali di cui alla legge 21 febbraio 1963 n. 244. A questo proposito tramite i propri rappresentanti ordinistici deve rivendicare il tempestivo aggiornamento di tale tariffa. L'odontoiatra è anche tenuto al rispetto della Tariffa massima stabilita da ciascun Ordine provinciale sulla base dei criteri definiti dalla FNOMCEO con proprio atto di indirizzo e coordinamento.

 

 

TITOLO IV

RAPPORTI CONI COLLEGHI

 

ART. 20 ( RAPPORTO DI COLLEGANZA-RISPETTO RECIPROCO)

L'odontoiatra impronta i propri rapporti professionali e personali con i colleghi allo spirito di colleganza e al rispetto reciproco. Deve denunciare alla Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri dell'Ordine eventuali comportamenti scorretti di colleghi astenendosi da ogni atteggiamento denigratorio. In nessun caso, comunque, l'odontoiatra può screditare in modo aprioristico la figura professionale del collega.

 

ART. 21 (CONSULENZA E CONSULTO)

L'attività professionale svolta in sede di consulenza o di consulto deve essere rispettosa sia della figura professionale del curante sia di quella del consulente. Quando il consulto sia richiesto dal cittadino o dai suoi rappresentanti legali l'odontoiatra può astenersi dal parteciparvi garantendo, comunque, la necessaria informazione e la eventuale documentazione.

Eventuali contrasti di opinione e divergenze in materia di scelta della terapia vanno sempre ricondotti in un ambito di collegiale confronto e di sereno rispetto delle altrui opinioni.

L'odontoiatra deve in tempi adeguati fornire le cure necessarie a risolvere le patologie con carattere di urgenza. L'odontoiatra, nel caso di paziente in cura da altro collega, è tenuto a trasmettere la documentazione delle terapie effettuate, eccetto nei casi in cui il paziente espressamente esprima una diversa preferenza.

 

ART. 22 (DIVIETO DI CONCORRENZA SLEALE)

L'odontoiatra, quale professionista intellettuale, non esercita attività di impresa. Sono comunque lesivi della deontologia professionale comportamenti volti all'accaparramento della clientela attraverso l'abuso di tecniche promozionali volte soltanto a suggestionare i cittadini senza alcuna seria informazione sulla effettiva valenza scientifica delle attività professionali e sanitarie svolte dall' odontoiatra.

 

 

TITOLO V

 

RAPPORTI CON L'ORDINE

 

ART. 23 (ORDINE AUTONOMO DEGLI ODONTOIATRI)

Gli odontoiatri italiani, nel rispetto della normativa vigente, attraverso le proprie rappresentanze ordinistiche, operano per giungere alla istituzione dell 'Ordine autonomo degli Odontoiatri, quale garante dei valori etici e deontologici della professione odontoiatrica nei confronti dei cittadini.

Nell'istituendo Ordine dovranno essere iscritti, in via esclusiva, tutti gli esercenti l'odontoiatria.

 

ART. 24 (DOVERE DI COLLABORAZIONE)

L'odontoiatra è tenuto a collaborare con l'Ordine nel cui Albo professionale risulti iscritto. E' soggetto altresì alle direttive della competente Commissione per gli iscritti all'Albo degli odontoiatri per quanto concerne le attribuzioni della Commissione stessa di cui all'art. 6 della legge 24 luglio 1985 n. 409.

 

ART. 25 (FUNZIONE ARBITRALE)

Le Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si costituiscono come Arbitri (ai sensi dell'art. 3 letto g) del DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 come richiamato dall'art. 6 della legge n. 409/85) per dirimere le controversie di qualsiasi natura che dovessero intervenire fra colleghi, fra colleghi e cittadini o enti a favore dei quali l'odontoiatra abbia prestato la propria attività professionale.

Le Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri possono istituire nel proprio ambito speciali commissioni aperte alla partecipazione anche di esperti giuristi e di rappresentanti dei cittadini con lo scopo di dirimere le controversie di carattere civile in cui risultino coinvolti gli iscritti agli albi. Tali Commissioni interne svolgono funzioni arbitrali anche ai sensi dell'art. 806 del c.p.c. allo scopo di diminuire il contenzioso relativo all'attività odontoiatrica.

 

ART. 26 (INTERVENTO CONTRO ACCUSE INGIUSTE)

L'odontoiatra, quando venga a conoscenza che un collega è sottoposto ad accuse ingiuste, calunniose o diffamatorie è tenuto ad intervenire, per quanto in suo potere, per ristabilire la verità dei fatti.

Quando la situazione sia particolannente grave è tenuto ad infoffilarne la competente Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri affinché siano attivate le opportune iniziative di tutela. Qualora il caso abbia rilevanza nazionale è compito della Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri della FNOMCEO intervenire al riguardo.

 

ART. 27 (COLLABORAZIONE CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA- ODONTOIATRIA LEGALE)

Presso ogni Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri è istituito un apposito elenco per i consulenti tecnici in campo odontoiatrico. La Commissione, al riguardo, stabilisce idonei rapporti di collaborazione con i Tribunali competenti per territorio affinché, nell'ambito delle controversie concernenti l'attività professionale odontoiatrica, siano chiamati a svolgere funzioni di consulenti tecnici professionisti che assicurano elevata competenza e idonee doti morali garantite dall'iscrizione all'elenco ordinistico.

Di tale elenco, non fanno parte i componenti delle Commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri.