ODONTOSTOMATOLOGIA – SOSPENSIONE SPECIALIZZAZIONE – PUBBLICITA’ SANITARIA


Nonostante la “sospensione-disattivazione” delle scuole di specializzazione in Odontostomatologia per i Medici italiani attuata mediante il Decreto Interministeriale “Garavaglia-Colombo” del il 30 ottobre 1993 in G.U. n. 278 dd 26.11.’93: “Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 concernente l’elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia”, che dovrebbero essere riattivate in rispetto della legalità statuita dai Disposti del TAR Lazio (Sezione III - Sentenza 1 febbraio-11 marzo 1995 n. 510) e Consiglio di Stato, ( Decisione n. 1478 del 21 maggio- 9ottobre 1997); 

nonostante l’insistenza FNOMCeO/Renzo/ANDI-AIO-Odontoiatri di “assorbire” l’Odontostomatologia (medica) nell’Odontoiatria (non-medica) così espungendo l’odontostomatologia dalla medicina, in dispregio nella legislazione italiana (R.D. n. 6850/1890, L. n. 289/1912, D.L. n. 1755/1924, D.L. n. 368/1999) e della legislazione comunitaria ( Dir. 93/16CEE, Dir. 2001/19/CEE, Dir 2005/36/CEE “Zappalà”), arrivando ufficialmente ad affermare che: “ …la L. 409/85, all’art.2, ha riservato agli esercenti l’odontoiatria tutte le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie…dei denti, della bocca …” (G. Renzo Ufficio Centrale Odontoiatri FNOMCeO prot. 8723 dd 18.07.2005);

nonostante l’inquietante avvallo del Ministero della Salute – Dipartimento della Qualità, Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie (dr. C.Mastrocola prot. DGRUPS/VII/28230 P I 8dp dd 05.08.2005), che addirittura nega al Medico, (nella fattispecie addirittura specialista in maxillo-facciale), “…ogni competenza in campo odontoiatrico”.

comunque gli Ordini italiani RICONOSCONO UFFICIALMENTE L’ESERCIZIO DELLA ODONTOSTOMATOLOGIA.


Infatti la Legge 5 febbraio 1992 n. 175 “NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA’ SANITARIA E DI REPRESSIONE DELL’ESERCIZIO ABUSIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE”, - con le modifiche apportate da: Legge 26 febbraio 1999, n. 42 art.3, , legge 14 ottobre 1999, n. 362 art. 12, comma 1, legge 3 maggio 2004, n. 112 art. 7, comma 8 "Gasparri” - , supera sia il sopraccitato Decreto, sia il “Renzo/Mastocola-pensiero”.

La pubblicità sanitaria consente di fregiarsi della qualifica di specialista se si è in possesso dello specifico diploma universitario ( es. Specialista in Ginecologia e Ostetricia).

Altresì, se non si possiede la specialità, c’è la possibilità di apporre analoga generica dicitura ( es. ginecologia e ostetricia), se si dimostra di aver frequentato una struttura pubblica (o privata) riconosciuta, gli stessi anni della durata del diploma originale, come pacificamente previsto in art. 1, che recita:

1. La pubblicità concernente l’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull’edificio in cui si svolge l’attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione e le emittenti radiotelevisive locali.

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazione che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L’uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente.

È vietato l’uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all’estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l’Ordine provinciale dei Medici-chirurghi e Odontoiatri. Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei Medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma 1”.

 

VISTO CHE L’ODONTOSTOMATOLOGIA E’ UNA SPECIALITA’ MEDICA, A PARI DIGNITA’ DELLE ALTRE SPECIALIZZAZIONI, QUANTO ESPOSTO E’ VALIDO OVVIAMENTE ANCHE PER L’ODONTOSTOMATOLOGIA STESSA.

 

L’ORDINE, SALVO OMISSIONE D’ATTI D’UFFICIO, RILASCIA UFFICIALE “NULLA OSTA” A CHIUNQUE INTENDA METTERE IN ATTO TALE PROCEDURA, com previsto in art. 2 che recita:

1. Per la pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall’articolo 1, è necessaria l’autorizzazione del sindaco che rilascia previo nulla osta dell’Ordine o Collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l’attività a cui si riferisce l’annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all’albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall’Ordine o Collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l’annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l’Ordine o Collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell’annuncio pubblicitario. L’Ordine o Collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l’Ordine o Collegio professionale deve verificare l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell’inserzione o delle insegne di cui all’articolo 4 quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

3-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità”

 

IN BUONA SOSTANZA, UN LAUREATO IN MEDICINA E CHIRURGIA, immatricolato post 1984, non iscrivibile all’Albo Odontoiatri in regime derogatorio previsto dalla Dir 687/78CEE art. 19 e succ. modifiche, SE DOCUMENTA D’AVER FREQUENTATO UNA STRUTTURA PUBBLICA O PRIVATA NELLA BRANCA ODONTOSTOMATOLOGICA , POTRA' PUBLICIZZARE (AUTORIZZATO DAL SINDACO E DALL’ ORDINE), L’ESERCIZIO DELL’ ODONTOSTOMATOLOGIA, (CON TANTO DI TARGA ESPOSTA SULLA PUBBLICA VIA, SUI GIORNALI ED IN TELEVISIONE), ANCHE SENZA LA “DOPPIA ISCRIZIONE” ALL’ALBO DEGLI ODONTOIATRI ED ANCHE SENZA LA SPECIALIZZAZIONE.

 

Non varrà la pena di riattivare la Specializzazione?

Nov 2005 dott. Massimo Corradini - TRENTO