La “STORIA” della Scuola di SPECIALIZZAZIONE in ODONTOSTOMATOLOGIA per i MEDICI
Del 1975 sono le prime Direttive Comunitarie Medici (n.75/368).
Del 1978 sono le prime Direttive Comunitarie Dentisti (nn. 78/686-687).
Del 1985 la Legge Italiana n. 409 che istituisce nel territorio nazionale la neoprofessione sanitaria di Dentista (Odontoiatra), ma che contemporaneamente mescola, illegittimamente, Medici Stomatologi a Dentisti. Infatti prevede l’iscrizione all’Albo professionale Odontoiatri anche dei Medici Specialisti, (oppure in alternativa la loro “annotazione” dell’esercizio della professione di Dentista sull’Albo Medici). Annullando la separazione delle professioni imposta dall’Europa.
Dal 1985 la scuola di specializzazione in odontostomatologia per Medici è sempre attivata, conformemente alle Direttive Medici/1975.
Anche nel 1991 i Ministeri della Sanità e dell'Università e della Ricerca Scientifica (MURST), con Decreto del 31ottobre -emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 257/1991-, includono al n. 35 fra le specializzazioni mediche, quella in Odontostomatologia.
Ma nel 1993 gli stessi Ministeri Sanità/MURST con Decreto del 30 ottobre, (Garavaglia- Colombo), rettificano l'elenco delle Scuole di specializzazione escludendo l’Odontostomatologia.
Alcune Società Scientifiche unitamente a Docenti e Specialisti in Odontostomatologia, impugnano il Decreto “Garavaglia-Colombo” di rettifica del D.M. del 31.10.1991, con ricorso rubricato al n. 1498/1994 dinnanzi al T.A.R. Sez. III^ Lazio; si sostiene la competenza ad adottare il Decreto impugnato è del Presidente della Repubblica e non dei Ministeri; donde l’illegittimità radicale del Decreto medesimo.
L'Avvocatura dello Stato si costituisce per il MURST/Ministero della Sanità nel predetto giudizio, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, ma il T.A.R. Lazio respinge, con la Sentenza n. 510/1995, l'eccezione di inammissibilità e accoglie il ricorso delle SocitàScientifiche/Docenti/Specialisti Stomatologi, nel merito osservando che:
- spetta al Presidente della Repubblica, su proposta del MURST e previo parere del Consiglio Universitario Nazionale, aggiornare e modificare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione;
- infondata è la tesi dell’Avvocatura secondo cui la specializzazione in Odontostomatologia è in contrasto con la normativa comunitaria.
Il T.A.R. richiama al riguardo l’art. 9, seconda parte, del Decreto Legislativo n. 257/1991 secondo cui la Odontostomatologia è compresa nelle specializzazioni mediche della CEE e quindi annulla il Decreto Ministeriale “Garavaglia-Colombo”.
Ma l’Avvocatura dello Stato, agendo nell’interesse del MURST/Ministero della Sanità, impugna la predetta sentenza del T.A.R., appellandosi al Consiglio di Stato.
Quindi il Consiglio di Stato Sezione VI^ con sentenza n. 1478/1997 accoglie l’appello con una motivazione che fissa questi concetti:
1) il Decreto Ministeriale del 1993 non sopprime la Scuola di specializzazione in Odontostomatologia, ma soltanto la disattiva temporaneamente e perciò non risultano violate le competenze del Presidente della Repubblica;
2) tale temporanea disattivazione è “ atto prodromico alla definizione di un nuovo ordinamento didattico della specializzazione in Odontostomatologia che consenta di formare in Italia medici specialisti abilitati all'esercizio di attività professionale identica a quella dei medici specializzati negli altri Stati membri”.
La Sentenza del Consiglio di Stato è pubblicata il 9 ottobre 1997, ma il MURST/Ministero della Sanità, da allora non adotta alcun provvedimento per riattivare la Scuola di specializzazione in Odontostomatologia e per formare quindi medici specialisti abilitati all’esercizio dell’attività professionale identica a quella dei medici specialisti degli altri Stati membri.
Nel frattempo il Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N) il 13 giugno.1996 esprime un motivato parere favorevole sulla strutturazione e sulle materie di insegnamento teorico-pratiche della Scuola di specializzazione in Stomatologia.
Con Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto1999 l’Italia recepisce la Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro titoli; la specializzazione medica in Odontostomatologia è testualmente prevista dalla direttiva sopraindicata e dagli allegati C e D di quel Decreto Legislativo, sia nel nostro paese che in Francia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna.
Inoltre già anteriormente al Decreto Legislativo n. 368/1999, e cioè al recepimento della Direttiva 93/16, le Leggi n. 341/1990 e n. 127/1997 consentono ai medici chirurghi italiani di ottenere il diploma di specializzazione in Odontostomatologia.
Ancora la Direttiva 2001/19/CEE del 14 maggio 2001 nell’ “Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche” include sempre la “ Stomatologia ” con la durata minima della specializzazione in tre anni assieme a tutte le altre specializzazioni comuni a tutti o parte degli Stati membri e che vige in cinque Paesi: Francia, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Spagna.
Poi la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il 29 novembre 2001 (Causa C202- 98), condanna lo stato italiano per aver istituito un secondo sistema di formazione per l’accesso alla professione di Dentista, in violazione delle Direttiva Comunitarie Dentisti del 1978. La Corte tuttavia precisa che tale via di formazione corrisponde a quella del medico stomatologo, avallando l'autorevole opinione espressa dal Comitato consultivo permanente per la formazione dei dentisti con sede a Bruxelles e che l’istituzione della professione (non medica) di odontoiatra non priva il medico della facoltà di esercitare tutte le branche della medicina tra cui l’odontostomatologia.
Da qui la modifica operata alla Legge n. 409/’85 con Legge 3 febbraio 2003 n. 14 - Comunitaria 2003;emendato l’art 1, laddove prevede l’iscrizione dei Medici Specialisti Stomatologi all’Albo Odontoiatri e abrogato l’intero art. 5, eliminando l’istituto di: “poter essere iscritti all’Albo dei Medici-Chirurghi, con apposita annotazione”.
Il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 277, art 4, sempre in applicazione di direttiva CE, attua poi un’ ulteriore modifica all’art. 4 della Legge 409/’85, prevedendo una specifica deroga al principio di incompatibilità di iscrizione a diversi Albi professionali e consentendo la possibilità di contemporanea iscrizione ad Albi professionali diversi (Medici e Odontoiatri): unicamente per tutelare i diritti acquisiti.
Nessuna fonte comunitaria impone la chiusura delle scuole di specializzazione in stomatologia; anzi tutti i provvedimenti normativi e giurisprudenziali confermano l'afferenza di tale branca alla medicina e la vigenza in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Lussemburgo.
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Si ribadisce che il Consiglio di Stato riforma la sentenza del TAR Lazio, proprio sulla scorta della precisazione dell'Avvocatura di Stato, che preannuncia la successiva riapertura delle scuole di specializzazione in stomatologia, ribadendo che l’iter procedimentale per la cessazione definitiva non era stato rispettato dalla Pubblica Amministrazione stessa.
Il MURST/Ministero Sanità, ciononostante, non solo non provvedono alla riapertura delle scuole ma pare ne stanno disponendo di fatto la definitiva disattivazione/soppressione.
Infatti, reiterando la violazione del D.L.vo 257/91 – L.341/90, già censurata dal Tar Lazio nella sentenza 510/95, il Ministero della Salute, ha richiesto alla rappresentanza permanente d'Italia presso l’unione Europea, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, l’eliminazione dall’elenco delle specializzazioni mediche contenuto nella direttiva 2001/19/CE dell'Odontostomatologia, ormai disattivata da un decennio.
Tale richiesta è lesiva dei diritti della popolazione medica poiché tende ad escludere nel nostro paese l’esercizio di una branca della medicina riconosciuta da fonti comunitarie; é irrituale, contrastando con il percorso consultivo e legislativo previsto per l’eliminazione didattica di una specializzazione comunitaria; è arbitraria, poiché non corrisponde alla volontà politica comunitaria che nella direttiva 2001/19/CE ha – per l'ennesima volta – ribadito la pertinenza della stomatologia alla medicina.
Addirittura la FNOMCeO, in nota formale, con provvedimento a firma del Presidente Nazionale delle Commissioni per gli Iscritti all’Albo Odontoiatri, del 10 febbraio 2004 prot. 817, indirizzata all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, indica che la specializzazione in odontostomatologia è ….“ abolita nel nostro Ordinamento ” richiamando l’intervento citato del Ministero della Salute volto a modificare il testo della direttiva Comunitaria per ….“evidente errore di redazione ” !
La mancata riapertura delle scuole di specializzazione in odontostomatologia, rappresenta poi un enorme pregiudizio per la popolazione medica.
I medici stomatologi assistono alla privazione radicale della loro dignità accademica e professionale, venendo assimilati ai Dentisti non medici (Odontoiatri), con l’iscrizione ad altro e diverso albo professionale.
I medici immatricolati sino al 1993 sono, inoltre, privati della legittima aspettativa di approfondire studi specialistici nella branca della stomatologia, presente all’atto della loro iscrizione e disattivata in spregio della procedura prevista dalla legge.
Inoltre il mancato conseguimento del diploma di specializzazione in ambito odontostmatologico pregiudica fortemente la possibilità di sviluppare un’ordinaria carriera professionale, poiché l’art. 15 comma 3 del D.Lgs 502/92 prevede che per l’accesso al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario partecipino solo i laureati specializzati nel relativo profilo professionale.
Pertanto la popolazione medica, privata della possibilità di conseguire in Italia la specializzazione in odontostomatologia, è conseguentemente privata anche della possibilità di accedere ai ruoli dirigenziali nel settore sanitario.
Sostenere la sopravvivenza della Stomatologia non significa mortificare l’Odontoiatria.
Anzi, la riattivazione di nuove scuole di specialità stomatologiche, poche e selezionatissime, con piani di studio rinnovati, costituisce un’opportunità culturale interdisciplinare a Medici e a Odontoiatri.
Inoltre è indispensabile alla formazione della componente medica dei futuri docenti e al mantenimento del patrimonio intellettuale gnato-stomatologico di scuola italiana.
dicembre 2004 Massimo Corradini - Trento
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