TITOLO I
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1
- Definizione -
Il Codice di Deontologia Medica contiene principi e regole che il medico-chirurgo e l'odontoiatra, iscritti agli albi professionali dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, di seguito indicati con il termine di medico, devono osservare nell'esercizio della professione.
Il comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, deve essere consono al decoro e alla dignitą della stessa, in armonia con i principi di solidarietą, umanitą e impegno civile che la ispirano.
Il medico č tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilitą nei rapporti con il proprio Ordine professionale.
Il medico č tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, e degli orientamenti espressi nelle allegate linee guida, la ignoranza dei quali, non lo esime dalla responsabilitą disciplinare.
Il medico deve prestare giuramento professionale.
Art. 2
- Potestą disciplinare - Sanzioni -
L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge.
Le sanzioni, nell'ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravitą degli atti.
Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.
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