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Testo dell’ATTO di CITAZIONE presentato congiuntamente da un gruppo di medici delle provincie di Verona, Trento e Padova, presso i rispettivi Tribunali Atto di citazione
Tribunale C.P. di Trento L’avv. Stefano Baciga di Verona, che assiste e difende unitamente all' avv. Daniela Botteri, il dr. Massimo Corradini domiciliato nello studio di quest’ultima in Trento (omissis), come da procura rilasciata a margine del presente atto espone Il dr. Massimo Corradini, medico chirurgo iscrittosi all’Albo professionale tenuto dall’Ordine provinciale di Trento il 14/1/1982, esercita fin da allora la professione di odontoiatra contestualmente a quella di medico generico. La recente legge 24 luglio 1985, n. 409, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatra, prevede all’art. 4 che presso ogni Ordine provinciale dei medici chirurghi sia istituito un separato Albo professionale, quello appunto degli odontoiatri, al quale possono iscriversi, ottenuta l’abilitazione all’esercizio professionale, i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e i laureati in medicina e chirurgia in possesso di specializzazione in campo odontoiatrico. Lo stesso art. 4 sanziona l’incompatibilità dell’iscrizione all’Albo degli odontoiatri con l’iscrizione a qualsiasi altro Albo professionale, compreso quello dei medici chirurghi, con una sola eccezione per i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di specializzazione nel campo odontoiatrico. Questi ultimi, in base a quanto dispone l’art. 5 della Legge 409/85, potranno mantenere contemporaneamente l’iscrizione ai due Albi. La disposizione transitoria contenuta nell’art. 20 della medesima legge consente che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea in data anteriore al 28 gennaio 1980, che esercitino la professione di odontoiatra alla data di entrata in vigore della legge senza essere in possesso del diploma di specializzazione, possano scegliere, nel termine di cinque anni, di essere iscritti nell’Albo degli odontoiatri con conseguente automatica cancellazione da quello dei medici chirurghi. La conservazione degli Albi ed il loro aggiornamento è stato ovviamente affidato agli organi direttivi degli Ordini professionali. La nuova legge sancisce una situazione paradossale e contraddittoria con i fini di interesse pubblico che essa, almeno istituzionalmente, dovrebbe prefiggersi. La sua applicazione comporterebbe infatti che i medici chirurghi in possesso di diploma di specializzazione in odontoiatria potrebbero continuare ad esercitare sia la professione di medico generico sia quella dello specialista odontoiatra a differenza degli altri medici chirurghi, non in possesso di quel diploma ma esercenti la professione di odontoiatra all’entrata in vigore della legge, che, operata la scelta di continuare la professione di specialista, non potrebbero più svolgere la professione di medico generico. L’incongruenza della disciplina è evidente: per l’esercizio dalla professione di medico generico viene assunto quale criterio discriminatorio e obbligatorio il possesso del diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria. È difficile, se non impossibile, comprendere le ragioni per le quali un medico chirurgo specializzato in odontoiatria sarebbe in grado di prestare ai propri pazienti diagnosi e cure di medicina generale più qualificate di quelle che potrebbero essere prestate da un semplice medico chirurgo non specializzato. Una discriminazione tra le due categorie di medici andava fatta semmai con riferimento a prestazioni specialistiche e con riguardo quindi al possesso del relativo titolo di specializzazione. È infatti quest’ultimo che individua, all’interno di una categoria professionale più ampia dotata di requisiti comuni per l’iscrizione all’Albo, un settore particolare che richiede cognizioni particolari e quindi una abilitazione particolare. Non ha alcuna giustificazione e appare sommamente ingiusto collegare ad un titolo di abilitazione specialistica l’esercizio di una attività professionale generica che ha per presupposto una abilità e un titolo di abilitazione assolutamente generici. Più logica sarebbe stata ritenuta una disposizione che avesse previsto, per i medici non in possesso della relativa specializzazione, l’impossibilità di continuare ad esercitare la professione di odontoiatra. Illegittima e inaccettabile è invece la disciplina recentemente introdotta che collega automaticamente alla prosecuzione della professione di odontoiatra da parte di chi non è specialista, la perdita dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico generico. Una tale conseguenza rappresenta tuttavia una compressione inammissibile del patrimonio giuridico del medico già abilitato alla professione. Egli infatti verrebbe cancellato dal proprio originario Albo professionale non in seguito alla perdita dei requisiti che hanno consentito l’iscrizione ad esso ma soltanto per aver optato, nell’ambito delle professioni sanitarie, per l’attività di odontoiatra. Non è possibile privare per legge un cittadino di un patrimonio giuridico già acquisito per cause del tutto estranee ai processi e ai titoli che ne hanno consentito l’acquisizione soprattutto allorquando vengono previste ipotesi in cui quello stesso patrimonio è garantito a chi è in possesso di titoli e qualità ad esso estranee e che non hanno minimamente inciso o contribuito alla sua formazione. La contraddittorietà o comunque l’oscurità degli scopi della legge sono di solare evidenza. L’istituzione degli Ordini professionali e i relativi Albi corrispondono, come è noto, all’esigenza, avvertita nella medesima società, di sottoporre a controllo, per ragioni di pubblico interesse, alcune attività in passato liberamente esercitate, in maniera tale che vi possa accedere soltanto chi dimostri di essere capace e degno di esercitarle. A tale principio di interesse generale si è ispirata anche e principalmente la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie. All’abilitazione generica corrisponde la possibilità dell’esercizio professionale di medico generico; al diploma di specializzazione corrisponde la possibilità dell’esercizio professionale di medico specialista. La legge 409/85 sembra attuare invece un indirizzo di tendenza diametralmente opposta per il quale è subordinato al diploma di specializzazione l’esercizio della professione di medico generico: soltanto gli specialisti in odontoiatria potrebbero infatti per il futuro fornire anche prestazioni mediche non specialistiche. A giudizio dell’attore una simile regolamentazione contrasta con i principi fondamentali affermati negli articoli 3, 4 e 33, 5° comma della Costituzione. Contrasto con l’art. 3 Cost. La legge sancisce una evidente disparità di trattamento, in contrasto con il principio di uguaglianza, tra medici odontoiatri non specialisti e medici odontoiatri specialisti. Si ritengono costituzionalmente illegittime le disposizioni degli articoli 4, 5 e 20 della Legge 24 luglio 1985 n. 409 perché l’esercizio della professione di medico generico viene discriminata e subordinata al possesso del titolo di abilitazione a svolgere la professione di medico specialista odontoiatra. Viene infatti consentito al medico che ha conseguito il diploma di specializzazione di continuare a prestare attività sanitaria generica per la quale egli non ha titoli migliori o diversi da quelli in possesso ai medici odontoiatri non specialisti ai quali quell’attività generica viene invece vietata. Contrasto con l’art. 4 Cost. I citati articoli 4, 5 e 20 della legge 409/85 contrastano anche con il principio, sancito dall’art. 4 della Costituzione, della libertà di scegliere il proprio lavoro. Tale libertà appare compressa se non addirittura annullata dalle disposizioni in esame che collegano alla semplice scelta della prestazione di un’attività medica specialistica la perdita dell’abilitazione, già da tempo acquisita, a prestare attività medica generica. Se l’iscrizione ad un Albo professionale è subordinata a criteri predeterminati per legge, la cancellazione di quell’iscrizione, liberamente e legittimamente ottenuta, non può che essere conseguenza del venir meno di qualcuno di quei presupposti. Non si verte peraltro un’ipotesi di attività incompatibile tanto che ai medici odontoiatri specialisti è mantenuta la facoltà di svolgere attività di medicina generale. La legge in discussione, con riferimento alla disciplina transitoria e alla posizione dei medici non specialisti che esercitavano l’attività di odontoiatra alla data della sua entrata in vigore, intacca senza alcuna giustificazione un patrimonio giuridico acquisito e consolidato in applicazione di leggi precedenti e ancora in vigore. Contrasto con l’art. 33 Cost. La legge 409/85 viola il principio che tutela i criteri di ammissione all’esercizio dell’attività professionale privando i cittadini a essa interessati di un abilitazione già conseguita per effetto di circostanze ad essa estranee. Per le ragioni esposte il sottoscritto procuratore cita l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di Trento in persona del suo presidente in funzione di legale rappresentante davanti al Tribunale di Trento, invitandolo a costituirsi nelle forme di legge e a comparire all’udienza del giorno ……….. ore 8.00 e segg. dinanzi alla Sezione e al Giudice Istruttore che saranno designati per partecipare al giudizio nel quale l’attore, anche in sua contumacia, chiede che siano accolte le seguenti conclusioni 1) Previa declaratoria della illegittimità costituzionale degli articoli 4, 5 e 20 della Legge 24 luglio 1985, n. 409 per contrasto con gli articoli 3, 4 e 33, 5° comma della Costituzione, accertarsi e dichiararsi il diritto del dr. , medico chirurgo esercente la professione di odontoiatra, di mantenere la propria iscrizione all’Albo dei medici chirurghi della provincia di Trento. 2) Spese, diritti e onorari di causa rifusi.
23 maggio 1988 |