Art. 20 - Legge n. 409/’85

Art. 20(stesura originale 1985)

Nella prima applicazione della presente legge, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al relativo corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, abilitati all’esercizio professionale, hanno facoltà di optare per l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’articolo 2. Tale facoltà va esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative modalità e procedure, e saranno altresì emanate le norme concernenti la salvaguardia  dei diritti acquisiti in campo previdenziale dai medici optanti, nonché quelle attinenti alla reiscrizione all’Albo dei medici-chirurghi dei laureati in medicina e chirurgia che intendessero revocare l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri.

All’Albo degli odontoiatri è aggiunto l’elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l’esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.

 

Art. 20 (in vigore come sostituito  dal D.Lgv. 277/’03, art. 4 punto 1. – d : “Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, relativa alla professione di odontoiatra”)    

1. Ai fini dell’esercizio dell’attività di cui all’art. 2, si iscrivono all’albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all’art. 4, terzo comma:

  a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

   b) i laureti in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all’art. 19, c. 3.

2. All’albo degli odontoiatri è aggiunto l’elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l’esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943.”