INTERVENTI VOLTI AD AGEVOLARE L’ACCESSO A PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA

PROTESICA ED ORTODONTICA


Legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20

(B.U.R. 10 settembre 1991, n. 39)




Provincia Autonoma di Trento


Il Consiglio Provinciale ha approvato


Il Presidente della Giunta provinciale


promulga


la seguente legge:


 

Art.1

 

Contributi per protesi dentarie e per cure ortodontiche

 

1. Nell’ambito delle prestazioni socio-assistenziali di carattere economico, la Provincia autonoma di Trento effettua a proprio carico i seguenti interventi a favore dei soggetti sottospecificati, residenti nel territorio provinciale:

a) concessione di un contributo per l’applicazione di protesi dentarie mobili, anche parziali, in misura pari all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore di soggetti di età superiore a 60 anni il cui reddito, riferito al nucleo familiare, non ecceda i limiti indicati dall’articolo 2;

b) concessione di un contributo per l’effettuazione di cure ortodontiche, in misura pari all’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di soggetti di età compresa tra i 6 ed i 16 anni alla data di inizio delle cure medesime, il cui reddito, riferito al nucleo familiare, non ecceda i limiti indicati dall’articolo 2.

2. La Giunta provinciale determina annualmente, in relazione allo stanziamento di bilancio, la spesa massima ammissibile a contributo ai sensi, rispettivamente, della lettera a) e della lettera b) del comma 1.

 

 

Art.2

 

Limiti di reddito

 

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo I sono stabiliti i seguenti limiti di reddito, riferiti al nucleo familiare del richiedente:

a) lire 9.000.0000 annui, nel caso in cui il richiedente sia l’unico componente del nucleo familiare;

b) lire 13.125.000 annui, nel caso di nucleo familiare composto di due persone;

c) lire 16.375.0000 annui, nel caso di nucleo familiare composto di tre persone;

d) lire 19.625.000 annui, nel caso di nucleo familiare composto di quattro persone;

e) il limite di cui alla lettera d) aumentato di lire 1.500.000 annui per ciascun ulteriore componente, nel caso di nucleo familiare eccedente le quattro persone.

2. Per la determinazione del reddito ai sensi del comma I si considera l’entità delle entrate dell’intero nucleo familiare percepite nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo.

Al netto delle spese individuate dalla Giunta provinciale tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Giunta stessa ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale I settembre 1980, n. 30 recante “Norme concernenti l’esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale, con riguardo agli interventi particolari in favore dei soggetti già assistiti dagli enti di cui all’articolo I della predetta legge provinciale.

3. I limiti di reddito previsti dal comma I sono rivalutabili annualmente, con deliberazione della Giunta provinciale.

 

 

Art.3

 

Delega ai comprensori

 

1. Fino alla data dalla quale diverrà operante l’esercizio da parte degli enti gestori delle funzioni delegate ai sensi del provvedimento legislativo concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento», l’esercizio delle funzioni inerenti all’erogazione dei contributi di cui all’articolo è delegato ai comprensori.

2. I contributi sono corrisposti ai soggetti interessati alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall’articolo 4, salvo il disposto del comma 3 del presente articolo.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto che i contributi possano essere versati al professionista che ha fornito l’apparecchio protesico o che ha praticato la cura ortodontica secondo modalità da stabilirsi nella medesima deliberazione.

 

 

Art.4

 

Condizioni e modalità per la concessione dei contributi

 

1. I contributi di cui, all’articolo 1 sono concessi dal comprensorio competente per territorio subordinatamente:

a) all’autorizzazione da parte dell’unità sanitaria locale competente della prestazione protesica o della cura ortodontica, quest’ultima sulla base di apposito piano di lavoro;

b) all’effettuazione da parte dell’unità sanitaria locale competente di riscontro di rispondenza dell’apparecchio protesico o della cura ortodontica eseguita sotto il profilo funzionale e qualitativo;

c) alla presentazione della documentazione rilasciata dal professionista che ha effettuato la prestazione, abilitato ad eseguirla secondo le norme vigenti, attestante la fornitura dell’apparecchio protesico o l’esecuzione della cura ortodontica ed il relativo pagamento.

2. Può essere concesso un acconto in misura pari al 50 per cento del contributo spettante nel caso di cura ortodontica di durata superiore a due anni, purché dall’accertamento effettuato dall’unità sanitaria locale risulti essere stato realizzato almeno il 60 per cento del piano di lavoro previsto e autorizzato.

3. Il contributo concesso per l’applicazione di protesi dentaria è rinnovabile soltanto qualora si verifichino rilevanti modificazioni anatomiche che rendano inefficace la prestazione protesica precedentemente ammessa a contributo.

4. Il contributo concesso per l’effettuazione di cure ortodontiche non è rinnovabile.

5. Con direttive della Giunta provinciale possono essere stabiliti ulteriori criteri e modalità concernenti l’erogazione dei contributi da parte dei comprensori e l’effettuazione degli adempimenti demandati alle unità sanitarie locali, anche con la facoltà di prevedere che tali adempimenti vengano effettuati da determinate unità sanitarie locali anche per conto di altre unità sanitarie locali della provincia.

 

 

Art.5

 

Tariffe uniformi

 

1. La Giunta provinciale, previa intesa con l’Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, individua tariffe uniformi per l’effettuazione delle prestazioni contemplate all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), di cui sarà tenuto conto nella determinazione della spesa ammissibile ivi prevista.

2. I professionisti che intendono impegnarsi ad osservare le tariffe di cui al comma I sottoscrivono formale atto di adesione. L’elenco dei professionisti suddetti è reso pubblico a cura delle unità sanitarie locali.

 

 

Art.6

 

Autorizzazioni di spesa

 

1. Per gli interventi previsti dall’articolo l, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1991.

2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con l’autorizzazione di spesa disposta per il fondo socio-assistenziale, di cui all’articolo 40 della legge provinciale concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento».

 

 

Art. 7

 

Copertura degli oneri

 

1. Alla copertura dell’onere di lire 200.000.000, derivante dall’applicazione dell’articolo 6, comma 1, a carico dell’esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in  relazione alla voce «Nuova disciplina dell’assistenza», indicata nell’allegato n. 4 di cui all’articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l’articolo 5, comma 1, della legge provinciale concernente «Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 1991 e bilancio pluriennale 1991-1993».

 

 

Art. 8

 

Variazioni di bilancio

 

 (omissis)

 

 

 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

 

Visto:

Il Commissario del Governo

per la Provincia di Trento

M. Caltabiano