TRIBUNALI ITALIANI: LEGITTIMO L'ESERCIZIO DELL'ODONTOSTOMATOLOGIA
SENZA ISCRIZIONE ALBO ODONTOIATRI
1) TRIBUNALE DI AVEZZANO
2) TRIBUNALE DI VENEZIA
1) Tribunale di Avezzano:
Medico, accusato di esercizio abusivo dell’Odontoiatria è assolto perchè il fatto non sussiste.
Il Tribunale di Avezzano, con Sentenza n. 1213/2005 del 22/11/2005, depositata il 23/03/2005 e, inappellata, divenuta irrevocabile in data 26/5/2006, dichiara la liceità dell'esercizio dell'odontostomatologia da parte del medico monoiscritto all'albo medici. Ribadito il principio di interdisciplinarietà tra le due distinte professioni: quella di Medico e quella di Dentista, come già in Sentenza n. 2243/2002 del 12/11/2002 del Tribunale di Venezia (Sentenza Sanna).
Un Medico-Chirurgo, regolarmente iscritto all’Albo medici, esercitante attività odontostomatologica presso il suo studio medico privato in Avezzano, riceve un’ “ispezione istituzionale” nel 2001. E’ accusato di svolgere abusivamente, in collaborazione di una Assistente, l’attività di diagnosi e terapia delle affezioni dei denti e della bocca, perchè privo dell’iscrizione all’Albo degli Odontoiatri.
Il Giudice, ineccepibilmente ravvisa che i disposti normativi vigenti distinguono nettamente le due professioni, di Dentista e di Medico-Chirurgo, con qualifiche e titoli professionali distini e autonomi, concludendo che: ….”il medico chirurgo non può fregiarsi della qualifica di odontoiatra, … però è innegabile che tra le due professioni intercorra interdisciplinarietà, con la conseguenza che l’attività di odontostomatologia non appare preclusa ad ognuna delle due professioni ed in particolare a quella dei medici-chirurghi, essendo la stessa una delle possibili discipline praticabili dai medici”.
C'è ora da riavviare il dibattito sull’opportunità di riattivare le scuole odontostomatologiche post-universitarie anche per medici-chirurghi
Ma c’è soprattutto da tacitare coloro che negano il principio di interdisciplinarieta tra le due professioni.
N. 1133/02 Reg. Gen. T. N. 2255/01 Reg. Gen. N.R.
N. 1213/2005 Reg. Sen. Data del deposito: 28.03.2006 Irrevocabile il: 26.05.2006
TRIBUNALE DI AVEZZANO
GIUDICE MONOCRATICO
S E N T E N Z A
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Avezzano Dr. Emilio Bernardi, Sezione Penale, alla pubblica udienza del 22.11.2005.
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nei confronti di:
(omissis)
IMPUTATO
Del delitto p. e p. dall’art. 110 e 348 CP, perchè in concorso tra loro abusivamente esercitavano la professione di odontoiatra, in particolare il primo eseguendo cure ed interventi e la seconda collaborando ed assistendolo, senza la prescritta abilitazione.
In Avezzano accertato il 18.4.2001.
Con l’intervento del Pubblico ministero Dr. Emiliano De Amicis.
(omissis)
Le parti hanno concluso come segue:
Il PM chiede Euro 500,00 di multa
Il difensore chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
MOTIVAZIONE
Con decreto di citazione del 29.08.02 (omissis), venivano trattati in giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110-348 c.p., perché, in concorso tra loro, abusivamente esercitavano la professione di odontoiatra, in particolare il primo eseguendo cure ed interventi e la seconda collaborando ed assistendolo, senza la prescritta abilitazione.
Ciò premesso, all’esito della verifica dibattimentale, al lume delle disposizioni rese sub juidice e dalla documentazione acquisita in atti è risultato che (omissis), iscritto all’Albo dei Medici-Chirurghi, esercitava presso il suo studio di Avezzano l’attività di odontostomatologia (attività di diagnosi e terapia delle affezioni dei denti e della bocca).
Tali circostanze fattuali sono state confermate dalle deposizioni rese da (omissis), nonché, infine, relativamente all’accertamento del 18.04.01 che ha dato poi causa all’odierno giudizio, dalla deposizione resa dagli organi accertatori.
Nondimeno da tale sopralluogo è risultato che (omissis) non era abilitato a svolgere la professione di odontoiatra.
Ora, sulla base del quadro normativo di riferimento, è emerso che, a seguito della introduzione in Italia della professione sanitaria di Dentista, con titolo di “odontoiatra”, prevista con Legge n. 409/1985 (la quale ha recepito a sua volta le Direttive CEE n. 78/686 e 687 in materia di reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista), è ststo istituito un apposito albo professionale presso gli Ordini dei Medici-Chirurghi, distinguendo la professione di Odontoiatra da quella di Medico-Chirurgo. Con successivo DPR n. 135/80 è stato istituito il relativo corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, della durata di cinque anni, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 78/687 CEE.
Peraltro, la cennata l: n. 409/85 aveva previsto, ai fini dell’accesso alla professione di dentista, una seconda via di formazione, oltre a quella emarginata, rappresentata dalla formazione di base di Medico, conseguita con la laurea in medicina e chirurgia, seguita dall’abilitazione professionale e completata da un diploma in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione, consentendo ai medici specializzati in odontoiatria la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionale dei medici e degli odontoiatri
Ma con Sentenza del 28.11.2001 la Corte di Giustizia Europea, ritenendo tale secondo sistema di formazione dei dentisti non conforme alle direttive comunitarie, che prevedevano un iter di formazione a sé, ne ha dichiarato la illegittimità sul rilievo che trattasi di due distinte professioni e di due diversi titoli.
Orbene, alla luce di tale excursus normativo, è indubbia quindi la distinzione e l’autonomia delle due professioni: il medico chirurgo non può fregiarsi della qualifica di odontoiatra, stante tale quadro normativo.
E nel caso in esame non appare certo ed incontrovertibile che (omissis) lo abbaia fatto.
Nondimeno però è innegabile che tra le due professioni intercorra interdisciplinarietà, con la conseguenza che l’attività di odontostomatologia non appare preclusa ad ognuna delle due professioni ed in particolare a quella dei medici-chirurghi, essendo la stessa una delle possibili discipline praticabili dai medici.
(omissis)
Ne deriva allora la insussistenza del fatto di reato e la conseguente declaratoria di assoluzione dell’imputato (omissis).
Infine per quanto attiene la posizione processuale di (omissis), la disamina dibattimentale ha consentito di accertare che la donna svolgeva all’interno dello studio medico attività di segreteria e null’altro di più.
Rebus sic stantibus, anche in relazione all’imputata, si impone il proscioglimento con la medesima formula.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 C.P.P.
assolve gli imputati (omissis) e (omissis) del reato loro ascitto perché il fatto non sussiste.
Motivazioni in gg.80 (ottanta).
Avezzano, li 22/11/2005 Il G.O.T. dr Emilio Bernardi
Tribunale di Avezzano
Depositato in Cancelleria addì 28 marzo 2006.
2) TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
UFFICIO DEL GIUDICE MONOCRATICO PENALE
SENTENZA N. 2243/2002
(ART:544 e SEGG. 549 C.P.P.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice – …omissis… alla pubblica udienza del 12 Novembre 2002 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente sentenza:
SENTENZA
Nei confronti di:
….omissis ….
SANNA Mario nato a Brescia il 25 settembre 1964, res ….omissis …. dom. eletto ….omissis ….
Libero presente
IMPUTATI
Del resto di cui all’art.
A) 81, 110, 348 in rel Art.1 L. 409/89 per aver con più azioni azioni esecutive dello disegno criminoso ed in concorso tra loro, il dr ….omissis …. esercitato e agevolato l’esercizio della professione sanitaria di dentista da parte del dr. Sanna Mario, medico chirurgo non iscritto all’albo degli odontoiatri, atteso che quest’ultimo procedeva ad eseguire prestazioni odontoiatriche in mancanza della speciale abilitazione da parte dello Stato e dell’iscrizione al relativo albo professionale;
B) ….omissis ….
CONCLUSIONI
Il P.M.: ….omissis ….
Per il reato sub A) condanna alla sola multa di Euro 300,00 ciascuno
La DIFESA: assoluzione perché il fatto non costituisce reato
….omissis ….
FATTO E DIRITTO
….omissis ….
Quanto al delitto, il fatto materiale risulta oggettivamente pacifico e neppure contestato dal Sanna, il quale, in sede di esame, ha confermato di avere, nell’ambito dell’attività esercitata nel proprio studio medico, svolto in particolare attività di diagnosi e terapia delle malattie della bocca e dei denti, dunque attività odontostomatologica, ritenendo di essere legittimato a compiere tali atti medici, pur specifici, rientranti nel genus più ampio della professione medico-chirurgica, al cui esercizio il sanna è abilitato dal giugno 1995.
Tali circostanze di fatto sono state confermate dalle deposizioni testimoniali del M.llo ….omissis ….
In servizio presso il NAS dei C.C. di treviso, che effettuò il il controllo nello studio medico dentistico “Sanna” nel luglio del 1995, alla presenza del dr. Sanna, impegnato nell’esecuzione di una prestazione odontoiatrica su paziente, nonché di taluni pazienti ….omissis …., che ricevettero personalmente dal Sanna cure e prestazioni dentistiche e/o protesiche.
Peraltro ritiene il giudicante che l’attività in concreto esercitata dal dr. Sanna, sicuramente qualificabile come “atto medico”, pur specialistico, volto in particolare alla diagnosi e cura delle malattie stomatologiche e dentarie, rientri nell’ambito delle attività lecitamente esercitabili dal medico-chirurgo, sia o meno in condizioni specialistiche, atteso che l’odontostomatologia costituisce solo una delle varie branche o settori specialistici ricompresi nella più ampia categoria dell’esercizio della professione medica.
Infatti, secondo la normativa in materia, il medico abilitato all’esercizio della professione può svolgerla con riferimento a tutte le branche della medicina, senza necessità di alcun diploma di specializzazione, ad eccezione dei casi espressamente previsti da specifiche disposizioni di legge (come ad esempio per i radiologi), che consente l’assunzione della qualifica di specialista, confermando semplicemente un titolo accademico ulteriore di cui lo specialista può fregiarsi e utilizzare per pubblicizzare la propria attività, ma che non è abilitante rispetto all’esercizio della professione di medico (v. L. n. 78/42 sull’ordinamento delle scuole di perfezionamento e DPR n. 162/82 e L. 175/92 in materia di pubblicità sanitaria).
La stessa Direttiva CEE 93/16, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, riconosce la possibilità per il medico non specialista di esercitare la professione anche in rami specialistici, laddove considera che “per quanto riguarda la formazione di medico specialista è opportuno procedere a tale reciproco riconoscimento dei titolo di formazione quando questi ultimi, pur senza essere una condizione di accesso all’attività di medico specialista, costituiscono una condizione per l’uso di un titolo di specializzazione”.
Del resto nessuno dubiterà della possibilità per il medico generico, o comunque non munito di diploma in cardiologia, di diagnosticare e prescrivere al proprio paziente la terapia più opportuna per una malattia cardiaca, benché lo stesso non possa ovviamente fregiarsi del titolo di cardiologo.
Analogamente nessuna disposizione normativa vieta al medico di diagnosticare e curare le malattie stomatologiche, pur non essendo in possesso di specifico diploma in odontostomatologia (v. anche DM 26/2/99, che nel rideterminare i settori scientifico disciplinari, secondo criteri di di affinità scientifica e didattica, definisce l’ambito delle malattie in questione e indica i vari comparti, quali l’odontoiatria preventiva e restaurativi, la paradontologia, le protesi, ecc.) e pur non potendo, ovviamente, fregiarsi del titolo di odontoiatra.
D’altra parte il quadro di riferimento normativo non appare affatto mutato, sotto il profilo che qui interessa, a seguito dell’introduzione in Italia della professione sanitaria di dentista, con il titolo di “odontoiatra”, istituita con L. 24/7/85 n. 409, che recepisce nell’ordinamento giuridico nazionale le direttive 78/686 e 687 CEE concernenti il reciproco riconoscimento da parte degli Stati membri dei diplomi, certificati e altri titoli di dentista e il coordinamento, istituendo nel contempo un apposito albo professionale presso ogni Ordine dei medici chirurghi e distinguendo la professione di odontoiatra da quella di medico chirurgo; con DPR 28/3/80 n. 135 era già stato istituito il corso laurea in odontoiatria e protesi dentaria, della durata di cinque anni, rispondente ai requisiti di formazione previsti nella direttiva 78/687 CEE.
In considerazione della particolare situazione in ambito nazionale prima dell’entrata in vigore delle direttive CEE, già valutata dal art. 19 della direttiva 78/686, che invia transitoria per l’Italia aveva riconosciuto, ai fini dell’esercizio della professione di odontoiatra, il titolo di medico rilasciato a professionisti, a prescindere dal fatto che vantino o meno una specializzazione, che avevano iniziato la loro formazione universitaria anteriormente al 28/1/80, è stata emanata la L. 31/10/88 n. 471, recante norme concernenti l’opzione, per i laureati in medicina e chirurgia, per l’iscrizione all’albo degli odontoiatri, con la quale il termine previsto dall’art. 19 direttiva sopra citata è stato esteso sino a ricomprendere l’anno accademico 1984/85. Inoltre la cit. L. 409/85 aveva previsto una seconda via di formazione per l’accesso alla professione di dentista, rappresentata dalla formazione di base di medico, conseguita con la laurea in medicina e chirurgia seguita dall’abilitazione professionale, e completata da un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico rilasciato dopo tre anni di specializzazione, consentendo ai medici che vantano una specializzazione in odontoiatria la possibilità di una doppia iscrizione agli albi professionali dei medici e degli odontoiatri.
Tale secondo sistema di formazione dei dentisti, corrisponde dunque al diploma di medico specialista in odontostomatologia, per vero, è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Giustizia Europea (sent. 28/11/2002) in quanto non conforme alle direttive comunitarie, che prevedono, per l’accesso alla professione di dentista, una formazione odontoiatrica comprendente nel suo ciclo almeno cinque anni di studi teorici e pratici dedicati alle materie odontoiatriche, ad eccezione del regime meramente transitorio e derogatorio introdotto dal cit. art. 19.
La Corte ribadisce, infatti, la netta distinzione e separazione delle due professioni di medico e di odontoiatra, sostenendo in buona sostanza che i medici non possono beneficiare del riconoscimento della qualifica dell’esercizio della professione di odontoiatra, trattandosi appunto di due distinte professione ed esercitando l’odontoiatra la professione ad un titolo diverso da quello medico.
Tutto ciò, peraltro, lungi dal contraddire l’assunto sopra affermato, semmai lo conferma.
Infatti la distinzione e l’autonomia tra le due professioni, medico e odontoiatra, non preclude affatto l’interdisciplinarietà, del resto oggettiva, tra le medesime, elemento comune anche ad altre professioni, comportando esclusivamente la conseguenza che il medico chirurgo non potrà mai assumere la qualifica di odontoiatra, fregiandosi del relativo titolo professionale, cosa che, peraltro il dr.Sanna non ha mai fatto, ma nulla gli impedisce di compiere gli atti medici odontostomatologici comuni ad entrambe le professioni.
Non resta , pertanto, che assolvere gli imputati dal delitto loro ascritto con la formula prescelta
P.Q.M.
Visti gli artt. 531 e 530 cpp e 157 cp.
Dichiara NDP per prescrizione in ordine al capo B)
Assolve gli imputati dal capo A) per insussistenza del fatto.
Motivazione a 60 giorni.
Mestre 12/11/02
Il Giudice f.to ….omissis…
TRIBUNALE C.P. di VENEZIA
UFFICI DI MESTRE
14 AGOSTO 2003
DEPOSITATO
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