DENTISTI: responsabilizzazione dei giudizi formulati


.il contenzioso legale in odontoiatria aumenta. 


Un postulato?

No.

E’ un processo, autolesionista e autoalimentato, insito nella Categoria dei Dentisti.

Ma correggibile.


L’iniziativa non parte mai dal Giudice o dalla Stampa e nemmeno dagli Avvocati.

Il primum movens spetta proprio ad un Dentista che esprime giudizi, poi ad un Dentista C.T.P (Consulente Tecnico di Parte) e quindi ad un Dentista C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio).

 

Spesso l’avvio di un iter giudiziario è secondario ad un’opinione espressa da collega, circa l’operato di altro, che fomenta inquietudini e sospetti in un Paziente che sta vivendo una difficile storia-odontoiatrica. Segue la censura, (più o meno circostanziata) , di un altro collega, in veste di CTP, che indica profili di colpa rilevanti agli occhi del Paziente, oramai ..."Vittima". Quindi interviene l’Avvocato, che …si limita …a rinviare il tutto al Giudice (si sa: …causa pende- causa rende). Poi, in Tribunale, è ancora un terzo collega dentista CTU, (di rado autentico Medico-Legale), che formula le valutazioni che il Giudice trasforma in Sentenza.

I suddetti tre colleghi quasi mai individuano chiari profili di responsabilità, e ancor meno indicano l’entità certa di un danno patito dal Paziente. Tant’è che il Giudice, statisticamente, assolve nella maggioranza dei casi. Tant’è che il giudizio si interrompe con una Transazione Extragiudiziale, mediata proprio …..dai Consulenti Tecnici.


Malcapitati e delusi, sia il Paziente, sia il Dentista indagato.


Compito della Categoria è invece quello di ridurre e selezionare veramente il contenzioso.

Non certo per omertoso spirito corporativo.

Anzi, per un reciproco vantaggio: sia per il Cittadino-Paziente, sia per l’Operatore. 

E’ realizzabile applicando il principio di: RESPONSABILIZZAZIONE DEI GIUDIZI FORMULATI, esprimendosi cioè solamente quando coesistono tre presupposti:

1. CONOSCENZA perfetta della storia clinica

2. COMPETENZA ineccepibile sul settore di intervento

3. disponibilità ad un ESTERNAZIONE MANIFESTA, non pregiudiziale, scritta e/o testimoniale, delle valutazioni.

 

In difetto, si perpetuano comportamenti antideontologici, contrari al principio di colleganza tra colleghi e al corretto espletamento delle funzioni Medico-Legali.

La valenza disciplinare del fenomeno è ovvia e di competenza dell’Ordine Professionale.

 

La riflessione di cui sopra è l’estrema sintesi tratta da un articolo “magistrale” comparso su TorinoMedica n. 10 ottobre 1997 del dr. Cesare Parodi Sostituto Procuratore – Gruppo Responsabilità Professionali.









Vedi anche l'articolo: “Ci mancava l’OdontoPerito”









Quotidiano "L'Adige" 29 sett2006