IL NOVECENTO post '78
(post-normativa europea dentisti)
PRIMA PARTE: dal 1978 al 1993
1978
All'interno della CEE è istituito lo S.M.E. (Sistema Monetario Unico), che comporta il vincolo del mantenimento delle oscillazioni di cambio entro certi limiti.
Nasce la moneta di conto europea, virtuale, denominata ECU (European Currency Unit), unità monetaria ufficiale della Comunità.
L'Italia recepisce le Direttive Mediche del 1975 ed emana la Legge del 22 maggio n. 217 che sancisce il Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi da parte dei medici cittadini di Stati membri delle Comunità europee.
L'art. 1 riconosce i titoli di medico specialista ricompresi in Allegato C, che elenca le Denominazioni corrispondenti alle specializzazioni proprie di due o più Stati membri; tra le altre compare la STOMATOLOGIA (in Italia: Odontostomatologia).
L'Università di Bari, prima in Italia, istituisce una Scuola a Fini Speciali per IGIENISTA DENTALE.
Si avvia così il processo di riconoscimento di questa nuova professione da parte delle Istituzioni nazionali.
L'Europa prosegue il processo di omogeneizzazione dei Paesi Membri.
Gli Stati Membri si impegnano ad uniformare Diplomi e Titoli di studio anche di chi esercita la professione di Dentista.
Il Consiglio delle Comunità Europee emana le DIRETTIVE DENTISTI (ben diverse dalle Direttive Medici nn. 362 e 363 del 1975) con due provvedimenti:
- Direttiva n. 78/686/CEE del 25_luglio: Concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista, e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- Direttiva n. 78/687/CEE del 25 luglio: Concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'attività di dentista.
In Italia non esiste la figura di Dentista diversa da quella di Medico.
Vi sono quindi i presupposti per istituire il corso Laurea in Odontoiatria e per “creare una nuova categoria di professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista ad un titolo diverso da quello medico”.
L'Italia può provvedere all' “instaurazione di strutture della nuova professione quali, ad esempio, l'Ordine professionale”.
Quindi si tratta di formare nuovi professionisti sanitari, i Dentisti non medici, accanto ai medici odontostomatologi, specialisti e non.
La Direttiva 686, al Capitolo VII (Disposizioni transitorie relative alla situazione particolare dell'Italia), art. 19, fissa un limite temporale quale termine di recepimento delle direttive europee negli ordinamenti interni degli stati membri, per permettere all'Italia di istituire il nuovo corso di laurea.
Riconosce paritarie le qualifiche di Dentista e Medico-Chirurgo italiano, per coloro che rientrano entro tale limite, avendo iniziato la formazione universitaria in Medicina e Chirurgia ante normative europee dentisti.
Il termine data:"al più tardi dopo 18 mesi dalla notifica della … delibera”; i tempi tecnici stabiliscono la data: 28 gennaio 1980.
A questo contingente di Medici-Chirurghi italiani è riconosciuto, in regime derogatorio, anche il titolo-qualifica di Dentista.
Il termine per l'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, cioè per l'ufficiale istituzione della nuova professione di Dentista, con relativo esame di stato e sistemazione ordinistica, è fissato al 28 luglio 1984 (oltre 6 anni di tempo, per istituire prima il corso di laurea e poi consentire ai primi iscritti di compiere il ciclo di studi e promulgare una legge istitutiva e regolamentativa della professione), per effetto di una deroga per l'Italia, specificatamente prevista all'art. 24 della Direttiva 686.
L'Europa non impone, e nemmeno propone, né di disconoscere al medico-chirurgo potestà e libertà di curare l'apparato stomatognatico, né di creare un iter formativo unico degli operatori abilitati alla diagnosi e terapia della bocca.
Ma in Italia, di tutto ciò, poco viene compreso.
Le Direttive Dentali sono, da taluni, interpretate e applicate con il fine di sopprimere la figura del medico stomatologo, applicando impropriamente Direttive Dentali alla professione medica e violando le vigenti Direttive Mediche del 1975.
Il 23 dicembre è varata la Legge n. 833, Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. L'Italia attua la RIFORMA SANITARIA per garantire il diritto alla salute a tutti i cittadini, non più solo ai lavoratori e famigliari, mediante un sistema sanitario equo ed efficiente.
Attraverso di esso viena data piena attuazione all' art. 32 della Costituzione italiana che sancisce il diritto alla salute di tutti cittadini.
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il complesso delle funzioni e delle attività assistenziali svolte dai servizi sanitari regionali, dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale e dallo Stato, volte a garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo.
Viene smantellato il precedente sistema delle Casse Mutue, eliminando le disomogeneità locali e di categoria.
In tale quadro, attraverso il rapporto convenzionale previsto dall'art.48, gli specialisti (Dentisti compresi), sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'assistenza primaria.
1979
Tra il '78 e l'80 si assiste al fenomeno della "pletora medica".
Le Università italiane laureano ed abilitano un gran numero di medici per effetto della liberalizzazione all'immatricolazione post '68.
La specializzazione post-universitaria in odontostomatologia è molto ambita.
Però il numero chiuso e i meccanismi di accesso e di valutazione dei titoli, escludono dalla scuola di specialità un gran numero di medici che comunque esercitano come dentisti.
1980
Con DPR del 28 febbraio n. 135 è istituito il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Attuando le Direttive europee, l'Italia sceglie di formare i nuovi dentisti riconosciuti in Europa, nell'unica Facoltà di Medicina, evitando l'istituzione di un'autonoma Facoltà di Odontologia.
1981
Gli inizi anni '80 sono caratterizzati dalla pletora medica ed un consistente contingente di medici, disoccupati o sottoccupati confluisce all'odontoiatria.
Molti, prima di autonomizzarsi, collaborano con gli odontotecnici abusivi e dilaga il "prestanomismo".
Presso il Ministero della Sanità un'apposita Commissione mette a punto il progetto del costituendo ALBO DEGLI ODONTOIATRI in seno all'ORDINE DEGLI ODONTOIATRI; partecipa per la Categoria il prof. C.E. Pini, Presidente Nazionale pro-tempore dell’AMDI (Associazione MEDICI DENTISTI Italiani).
Anche la Grecia entra a far parte della CEE.
1982
La CEE emana la DIRETTIVA MEDICA n. 82/76/CEE del 26 gennaio, che integra le precedenti Direttive del 1975 (nn.362-363/CEE); aggiorna alcune specializzazioni con nuove denominazioni e pone le basi del principio di formazione a tempo pieno degli specialisti, senza previsioni di modifica per l'odontostomatologia medica specialistica italiana.
L'Italia nel frattempo, con DPR n. 162 del 10 marzo, riorganizza autonomamente tutto il comparto delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione post-universitaria e dei corsi di perfezionamento, fissando nuove norme organizzative.
1983 – 1984
Il 7 marzo 1983, ad Ancona, si costituIsce l'A.I.S.O., Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria e Protesi dentale.
La Casa Editrice Masson, prestigioso gruppo editoriale tra i più antichi nel mondo e tra i più affermati in campo medico, avvia la pubblicazione periodica del Bollettino AISO. Contestualmente Masson assume anche l'edizione di Dental Cadmos ( già sul mercato dal 1962) e di Dental Flash, rivista di attualità dentale in formato tabloid.
Nel '84 completano gli studi i primi laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria; mancano di abilitazione e di "casa ordinistica" e quindi non possono esercitare la professione, perché l'Italia non ha ancora legiferato in merito; i nuovi dentisti, a Roma, scendono in piazza per protesta.
Presidente Nazionale dell'AMDI (Associazione Medici Dentisti Italiani)
diviene il dott. G. Ruffini di Bologna che partecipa, presso il Ministero della Sanità, alla conclusione dei lavori di proposta di costituzione dell'Albo/Ordine degli Odontoiatri.
Nasce un progetto di legge, con voto contrario dell'AMDI, perché non sono definite le competenze degli odontoiatri e perché è introdotto il principio del trasferimento anche dei Medici Chirurghi Specialisti in Odontostomatologia nell'Albo Odontoiatri annesso all'Ordine Medici.
La proposta di legge, nel corso del 1984, è esaminata dai due rami del Parlamento.
L'AMDI segue i lavori con i suoi rappresentanti alla Camera (dott. G. Ruffini e prof. U. Bifano) e al Senato (dott. G. Stella).
1985
Con un anno di ritardo, rispetto ai tempi previsti, si attuano le Direttive dentali europee del 1978.
Il Parlamento vara la Legge n. 409 del 24 luglio, istitutiva della Professione di Dentista.
In Italia il nuovo dentista viene denominato "Odontoiatra".
Si iscrive ad un apposito Albo professionale gestito dall'Ordine dei Medici che allunga la denominazione in: Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Però l'Italia oltre a creare la figura del dentista "professionista che esercita ad un titolo diverso dal medico", interviene anche sulla professione del medico stomatologo, mescolando disinvoltamente le due diverse professioni.
Confondendo medici con dentisti il legislatore italiano insinua dubbi circa l'elementare principio di interdisciplinarietà tra le professioni e trasgredisce nel contempo al Diritto Europeo, prevalente al Diritto Interno che le distingue nettamente.
La deroga prevista dall'art. 19 Direttiva Europea Dentisti n. 78/686/CEE, finalizzata al riconoscimento del titolo e del diritto alla libera circolazione anche per i medici-chirurghi italiani, diviene all'art. 20, un "obbligo di opzione" all'Albo Odontoiatri, per i medici odontostomatologi non specialisti.
Coloro che avevano iniziato la formazione (immatricolazione all'Università) ante 1980 optano, entro 5 anni, per l'Albo degli Odontoiatri.
Invece i medici dentisti in possesso di specializzazione in discipline stomatologiche possono rimanere iscritti all'Albo Medici. La specializzazione dentistica diviene paradossalmente, il requisito principale per l'esercizio della Medicina.
L'art. 20 mantiene in vita anche l'"Elenco dei Dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione ai sensi della Legge n. 943/1930", in aggiunta all'Albo Odontoiatri.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 08 ottobre, il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica l'Ordinanza del 27 settembre, con la quale è indetta la prima sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra, cui possono partecipare i primi laureati italiani al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale (C.L.O.P.D.).
1986
Nell '86 si abilitano i primi laureati in odontoiatria, che si iscrivono al nuovo Albo Odontoiatri, gestito da un unico Ordine ora denominato "dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri".
Il Ministro della Sanità emana il Decreto del 30 gennaio, che fornisce ai medici-chirurghi dentisti le istruzioni per l'iscrizione al neonato Albo degli Odontoiatri e per la cancellazione dall'Albo Medici.
Con D.P.R. del 13 marzo 1986, n. 128, è approvato il regolamento in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici.
La classificazione dei dispositivi medici, all'art. 2, inserisce in Classe H gli apparecchi o prodotti per uso odontoiatrico.
Nasce un nuovo sindacato di categoria l'A.I.O. (Associazione Italiana Odontoiatri), come casa sindacale per i nuovi Dentisti laureati al C.L.O.P.D..
La Legge n. 409/'85, lesiva di diritti acquisiti laddove all'art. 20 prevede la rinuncia di iscrizione all'Albo Medici entro cinque anni, scatena un imponente contenzioso.
Però è strenuamente difesa dai sindacati AMDI - AIO, monopolisti nelle Commissioni Odontoiatriche in seno agli Ordini provinciali e alla FNOMCeO.
Ne conseguono laceranti contrasti di categoria, perchè le censure mosse alla legge 409 sono istituzionalmente interpretate dai "padri", vertici pro-tempore, come un boicottaggio alla nuova professione.
Nascono nuove associazioni: S.I.M.O. (Sindacato Italiano Medici-Chirurghi Odontostomatologi), A.I.M.O.S. (Associazione Italiana Medici-Chirurghi Odontostomatologi) e A.NA.M.O. (Associazione Nazionale Medici Odontostomatologi).
Il punto più contestato della legge 409 è l'obbligo di opzione per l'Albo Odontoiatri previsto solo per i medici (non specialisti in discipline odontostomatologiche), che vengono privati del diritto acquisito di esercitare la medicina; infatti i medici specialisti in tali discipline, solamente "annotandosi" all'Albo Medici, senza optare per l'Albo odontoiatri, non sono privati del diritto ad esercitare anche la medicina.
La cervellotica revisione legislativa è una palese disparità di trattamento.
Si avviano ricorsi alla Magistratura, sollevando dubbi di incostituzionalità su alcuni articoli della legge.
A Roma un medico dentista non specialista in discipline odontostomatologiche richiede all'Ordine provinciale l'annotazione all'Albo Medici di esercizio dell'odontoiatria, ex art. 5 della legge n. 409/'85, al pari degli specialisti.
Ricevutone un diniego, ricorre alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.
Altri intentano ricorsi nelle varie sedi istituzionali, anche politiche.
Anche Spagna e Portogallo diventano Paesi membri della CEE.
Ora si parla di Comunità dei Dodici, che si configura come una importante nuova realtà in campo economico-politico a livello mondiale.
1987
Il Tribunale di Verona, con Ordinanza del 10 luglio '87, accoglie il "Ricorso Medici Triveneto" avverso la L. 409/'85, e lo trasferisce per competenza alla Corte Costituzionale.
Il Ministero della Sanità con proprio Decreto del 24 settembre, n. 420, riconosce il ruolo sanitario al profilo professionale dell'odontoiatra, stabilendo anche le posizioni funzionali (primario, aiuto e assistente odontoiatra).
Con successivo Decreto del 24 settembre, n. 481, sono stabilite le attribuzioni degli odontoiatri nelle Unità Sanitarie Locali (USL).
1988
La Gazzetta Ufficiale n. 42, Serie Speciale, pubblica il 19 ottobre l'Ordinanza n. 365 del Tribunale di Verona che accoglie le censure mosse alla L. n. 409/'85 e le trasferisce alla valutazione della Corte Costituzionale.
Ciononostante, e contemporaneamente, viene confezionata, discussa e promulgata in tempi record la Legge del 31 ottobre n. 471.
Questo disposto consente anche a medici che avevano iniziato la formazione universitaria in Medicina e Chirurgia tra il 1980 ed il 1985, di optare anch'essi per l'Albo degli Odontoiatri.
E' una sorta di 409/bis, che persevera e amplifica l'errato rimescolamento del Dentista con l'Odontostomatologo.
Il ritardo nell'emanazione della L. 409/'85 ha fornito i presupposti.
Così creando una nuova categoria di Dentisti.
Ma il legislatore italiano tranquillamente disattende i limiti temporali derogatori previsti per l'Italia dall'art. 19 della Direttiva 78/686 CEE, e contribuisce al diffondersi dell'erroneo convincimento che il Medico può attendere alla cura dell'apparato buccale solo con il titolo di Dentista e con l'iscrizione all'Albo Odontoiatri.
1989
La Sentenza n. 100 della Corte Costituzionale, del 22 febbraio, ritiene fondate le censure mosse alla L. 409/'85 e cade l'obbligo di opzione per i medici che si sono immatricolati a Medicina ante 28.01.'80.
Eliminato anche il termine dei 5 anni.
Parità di diritti tra medici non specialisti e specialisti in discipline odontoiatriche, relativamente alla possibilità di continuare anche l'esercizio della Medicina.
Pertanto tutti questi medici (e solo questi!), possono iscriversi contemporaneamente ai due Albi e senza limiti di tempo.
Anche la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), con Decisione n. 8 del 18 marzo – 10 giugno, alla luce della Sentenza n. 100 della C.C., accoglie il ricorso di un Medico-Dentista non specialista che richiedeva l'annotazione di esercizio legittimo dell'odontoiatria.
Analogamente la CCEPS, con ulteriori successive 103 distinte Decisioni, sancisce che i medici-chirurghi dentisti indicati nel primo comma dell'art. 20 della L. 409/'85 (immatricolazione ante 1980), ancorché non specialisti, hanno diritto all'iscrizione nell'Albo Medici Chirurghi con l'annotazione prevista per i medici specialisti in odontoiatria dall'art. 5 di detta legge, mantenendo anche il titolo di odontoiatra (n. 11 e nn. 14-18 dd 18.03 – 04.08.'89; nn. 19-30 dd 06.05 - 04.08.'89; nn. 31-36 dd. 10.06 - 04.08.'89; nn. 42-97 dd 06.05 - 19.09.'89; nn 9-31 dd 03.03 - 18.07.'90).
Il Comitato Consultivo per la Formazione dei Dentisti, in seno alla Commissione delle Comunità Europee, si esprime circa la "Compatibilità con l'art. 1 della Direttiva 78/686/CEE della formazione di dentisti in Italia consistente in una formazione di medico seguita da una specializzazione in campo odontoiatrico", con Parere n. III/D/5045/2/89-IT del 6-7 giugno.
Risponde alla richiesta italiana di modificare art. 3 della Direttiva Dentisti 78/686/CEE, includendo nell'elenco di riconoscimento dei diplomi Dentisti, oltre alla laurea CLOPD, anche la laurea in Medicina e Chirurgia seguita dalla SPECIALIZZAZIONE IN CAMPO ODONTOIATRICO, estendendo anche a questi la denominazione professionale di odontoiatra di cui all'art. 1 della Direttiva sopraccitata.
Il Comitato evidenzia il principio europeo di NETTA DISTINZIONE delle due professioni sanitarie, quella di Medico da quella di Dentista.
Conclude quindi che:
- la qualifica di Medico Specialista in Odontostomatologia è inserita, a giusto titolo, nelle Direttive Medici
- la specializzazione per Medici in Odontoiatria forma "Stomatologi" e non Dentisti.
Viene palesemente evidenziata l'incongruenza, in proposito, della Legge n. 409/85.
Il Consiglio delle Comunità Europee, con Direttiva n. 89/594/CEE del 30 ottobre, opera degli interventi tecnici su alcune sue precedenti Direttive, relative ad operatori sanitari, tra cui la n. 362 del '75 (Medici) e la n. 386 del '78 (Dentisti).
Per i Dentisti l'art. 13, recepisce la denominazione di Odontoiatra conferita al dentista italiano con Legge n. 409/'85.
1990
E’ promulgata la Legge Comunitaria per il 1990 n. 428 del 29 dicembre.
L'art. 1 conferisce delega al governo per attuare le Direttive CEE in Allegato A, tra cui figurano le Direttive Mediche del 1975 nn. 362 e 363.
L'art. 6 consente l'applicazione della Direttiva n. 82/76/CEE, relativamente alla formazione specialistica.
Anche in Italia le scuole di specializzazione mediche prevedono la formazione a tempo pieno, retribuita mediante borse di studio, e l'incompatibilità di altro esercizio professionale.
La Casa Editrice Masson avvia la pubblicazione del quindicinale GdO - Il Giornale dell'Odontoiatra, che sostituisce Dental Flash.
La testata tabloid del quindicinale di attualità dentale si affianca ai modelli storici del Giornale del Medico e del Giornale del Farmacista.
L'Ungheria, il 6 novembre, è ammessa al Consiglio d'Europa.
Un vertice europeo, svoltosi a Roma, decide il rinnovo del Trattato di Roma del '57 alla luce della frantumazione del blocco comunista e della riunificazione della Germania.
1991
Il Consiglio dei Ministri, in attuazione della delega ex art. 6 L. n. 428/'90, delibera il testo definitivo del Decreto relativo all'ordinamento della formazione medico-specialistica e l'8 agosto è promulgato il Decreto Legislativo n. 257 Attuazione della Direttiva n. 82/76/CEE … recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della Legge 29 dicembre 1990, n.428 (Legge comunitaria 1990).
L'art. 1 prevede la formazione a tempo pieno e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle specializzazioni conformi alle norme CEE, comuni a due o più stati membri, tramite Decreto Interministeriale (Ministeri dell'Università e della Sanità).
E’ regolamentata poi la programmazione del numero degli specialisti da formare, sono previsti i criteri di ammissione, i diritti e i doveri degli specializzandi e le borse di studio.
Conseguentemente in ottobre il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emana il Decreto 31 ottobre 1991 Approvazione dell’elenco delle specializzazioni impartite presso le università e gli istituti di istruzione universitaria, di tipologie e durata conformi alle norme delle Comunità europee.
All'art. 1 sono esposte, in ordine alfabetico, le specializzazioni conformi alle norme europee; al 35° posto è sempre elencata l'Odontostomatologia, oltre alla Chirurgia Maxillo-Facciale, alla Chirurgia Odontostomatologica e all'Ortognatodonzia.
Dopo il '90 la situazione ordinistica dei dentisti italiani va diversificandosi:
- laureati in odontoiatria e laureati in medicina optanti iscritti al solo Albo Odontoiatri
- laureati in medicina con iscrizione sia all'Albo Medici, sia all'Albo Odontoiatri
- laureati in medicina specialisti e non specialisti iscritti al solo Albo Medici con annotazione.
I prestanome sono mescolati un po' dappertutto.
Aumentano anche i dentisti stranieri che possono circolare liberamente, nei paesi CEE.
Alcuni Medici Dentisti adiscono le vie legali, sollevando il dubbio di incostituzionalità del diniego di iscrizione all'Albo Odontoiatri, richiesto oltre i termini previsti dalla Legge n. 471/'88.
Sono presentate le prime proposte di legge per la creazione di un Ordine Autonomo degli Odontoiatri.
Parallelamente sono confezionati progetti legislativi anche per ampliare le competenze professionali degli odontotecnici.
Alcune province autonome, in virtù degli Statuti di Autonomia, intervengono con strumenti legislativi atti a rimborsare le spese odontoiatrico-protesiche; dopo Bolzano, che rimborsa tutte le spese ai residenti, anche la provincia di Trento legifera, proponendo parziali rimborsi di tariffe preconcordate, anche direttamente ai professionisti che le applicano (Legge Provinciale n. 20 del 31 agosto 1991).
Un sindacato odontoiatrico AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) avvia un contenzioso presso la Commissione delle Comunità Europee, denunciando che la "Legge - sanatoria n. 471/'88" è difforme al disposto di cui all'art. 19 della Direttiva CEE n. 686/'78; avendo riconosciuto anche a medici formatisi dopo il 1980 il titolo di Dentista - CEE, ....si riducevano le possibilità lavorative.
Un'ulteriore disposto della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni sanitarie, Decisione CCEPS n. 29 del 30 novembre, sancisce che l'annotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 409/'85 è estensibile al medico non specialista, ante 1980, per conservare il diritto di continuare l'esercizio della professione di odontoiatra.
I lavori di revisione del Trattato di Roma, iniziati nel '90, si concretizzano con la firma del Trattato di Maastricht, in dicembre.
1992
L'AMDI (Associazione Medici Dentisti Italiani) cambia nome trasformandosi in ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani).
Eliminando la denominazione "MEDICI" si allinea alle ben diverse realtà estere ove la professione di Dentista è chiaramente una professione sanitaria diversa dalla professione medica.
La scelta non è da tutti condivisa e nascono nuove associazioni di medici dentisti: S.NA.M.I. Odontoiatria (Sindacato Nazionale Medici Italiani) e A.M.S.O.I. (Associazione Medici Specialisti Odontostomatologi Italiani).
I dentisti sono coinvolti dalla Legge n._175 del 5 febbraio, nel processo di moralizzazione in tema di pubblicità sanitaria, cui le Commissioni Odontoiatriche degli Ordini tengono particolarmente.
Questa normativa consente, come unici veicoli pubblicitari, solo l'esposizione della targa e l'inserzione in elenco telefonico.
Con DPR del 17 febbraio, in applicazione della Legge n. 244/’63, è approvato un aggiornamento della tariffa minima per le prestazioni medico-chirurgiche ed odontoiatriche.
In esso trovano dignitosa sistemazione le prestazioni libero-professionali degli operatori di settore, oltre che un dettagliato e analitico nomenclatore.
Un Decreto del Ministro della Sanità, il n. 312 del 19 marzo, aggiorna le norme di concorso per il personale dei servizi odontoiatrici del Sistema Sanitario Nazionale; è aggiunta la laurea in odontoiatria e protesi dentale, oltre che la laurea in medicina e chirurgia più specializzazione in campo odontoiatrico.
Sempre a febbraio i Paesi CEE firmano il Trattato di Maastricht, che entra in vigore il primo novembre 1993 e trasforma la CEE in UE (Unione Europea), con l'obiettivo di regolare il nuovo mercato comune e di realizzare la piena unione economica e monetaria.
Il Ministero della Sanità, mediante due distini Decreti (DM 23 aprile 1992 e DM 28 ottobre 1992), emana disposizioni circa l'ammissione ai corsi per l'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico
La Legge del 23 ottobre n. 421, conferisce Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale, e crea i presupposti per l'emanazione del D.Lgs del 30 dicembre n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria (Riforma Sanitaria Bis) del Governo Amato.
1993
Il primo gennaio entra in vigore la U.E. (Unione Europea), in sostituzione della C.E.E., in attuazione del Trattato di Maastricht del '91, con più ampi poteri economico-politici.
Il Pretore di Parma, con Ordinanza n. 127 del 12 gennaio, rinvia alla Corte Costituzionale il quesito relativo all'obbligo di opzione al solo Albo Odontoiatri previsto per medici fruitori della L. 471/'88 (immatricolati al corso di laurea in Medicina tra il 1981 e il 1985).
Al Ministero della Sanità si concludono ulteriori lavori della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, relativi all' "annotazione di esercizio dell'odontoiatria" sull'Albo Medici, anche per non specialisti.
Le Decisioni nn. 30, 31, 32, 33, 35 e 36 del 30 novembre 1991 - 21 gennaio 1993, in analogia alla Decisione n. 29/'91, dichiarano illegittimi i provvedimenti con cui vari Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri avevano negato l'annotazione, in precedenza concessa, di cui all'art. 5 della Legge 409/'85, sempre ribadendo che il disposto doveva essere interpretato alla luce della Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale, al fine di assicurare la parità di trattamento tra la categoria dei medici chirurghi specializzati in odontoiatria e quella dei medici chirurghi non specializzati e immatricolati al corso di laurea prima del 28 gennaio 1980.
Vedi Massimario delle Decisioni CCEPS anni 1991-1994 pag. 3.
Il contenzioso sollevato dall'AIO, avverso la L. 471/'88, prende avvio: la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 12 marzo n. C 70/10 ufficializza la Causa C-40/'93 contro la Repubblica Italiana.
La Commissione delle Comunità Europee il 9 febbraio presentava un ricorso alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, poiché l'Italia, prorogando oltre il 1980 il termine stabilito per il riconoscimento del titolo di Dentista - CEE a medici non specialisti, contravveniva alle Direttive n. 78/686-687/CEE; l'art. 189, terzo comma, del Trattato CEE (Trattato di Roma), impone agli stati membri della CEE l'attuazione uniforme delle Direttive.
Poi il Consiglio delle Comunità Europee emana la Direttiva n. 93/16/CEE del 5 aprile: "Intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli".
In essa è riconfermata in ambito comunitario la figura del medico specialista in Odontostomatologia, come già nelle Direttive 1975.
Pertanto, a stretta norma di diritto europeo, tra il medico specialista odontostomatologo/CEE e il dentista/CEE esiste una distinzione di ruoli.
L'abusivismo-prestanomismo è diffuso. La Regione Lazio tenta di arginare localmente il fenomeno con la Legge Regionale 27 aprile 1993, n. 23: "Istituzione di un tesserino personale per i medici e gli odontoiatri"; è fatto obbligo di esporlo ed è assegnato all'Ordine il compito di sovrintendere.
Il 14 giugno viene emanata la Direttiva n. 93/42/CEE, "Concernente i dispositivi medici".
La categoria degli operatori dentali è fortemente interessata (dentisti, odontotecnici, aziende produttrici e rivenditori).
Infatti tutta la strumentazione tecnica, il comparto merceologico, ma anche l'attività protesica, ortodontica e implantologica è destinata a conformarsi a standard europei.
In particolare dentisti ed odontotecnici vedono aumentare gli adempimenti burocratici connessi (progetto clinico, verifica della progettazione tecnica, certificazione di conformità/istruzioni d'uso).
A ottobre, prima il Tribunale di Salerno con Ordinanza n. 533 del giorno 12 e poi il Tribunale di Brescia con Ordinanze nn. 68, 69 e 70 del giorno 20, rinviano alla Corte Costituzionale quesiti relativi all'applicazione della L. 471/'88, (diritto alla doppia iscrizione – superamento del termine del 31 dicembre 1991).
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto a quello della Sanità, emanano il Decreto 30 ottobre (Garavaglia-Colombo) in G.U. n. 278 dd 26.11.'93 "Rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 concernente l’elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia".
Incomprensibilmente, aggiornando l'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme comunitarie, non prevede più la specializzazione in odontostomatologia e di fatto ne sancisce la sospensione.
I Ministri firmatari, benché a conoscenza della Direttiva n. 93/16/CEE di cui sopra, eliminano il Medico Specialista Odontostomatologo, ritenendolo completamente sostituibile dal Dentista - CEE, nel contempo ingenerando la convinzione che le competenze diagnostico - terapeutiche sull'apparato stomatognatico siano esclusive professionali del Dentista e non più del Medico.
Il D.Lgs n. 517 (Governo Ciampi) completa ed integra la Riforma Sanitaria Bis (D.Lgs. n. 502/1992).
La Riforma Sanitaria Bis (D.Lgs n. 502/'92 + D.Lgs n. 517/'93) costituisce una sorta di controriforma di stampo liberista e federalista fondata sulla aziendalizzazione e la regionalizzazione della sanità, la trasformazione degli ospedali in aziende, l'apertura ai privati, la possibilità per i medici del S.S.N. di svolgere la libera professione, il pagamento di parte delle prestazioni attraverso i ticket e il "sanitometro" e altro ancora.
La sanità diviene "un po' meno pubblica".
Le prestazioni sanitarie si diversificano a livello territoriale.
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