Introduzione  

  Storia Sintetica  

  Cronologia  

 

Il Ventunesimo secolo

dal 2000 al 2005

 

2000

 

Il 1° febbraio la XII Commissione Permanente della Camera dei Deputati - Affari Sociali - presenta la Relazione Conclusiva alla proposta di Legge sulla Disciplina della professione di Odontoiatra.

Il Disegno di Legge è ora  predisposto per la definitiva approvazione.

L'art. 2 delimita le competenze dell'odontoiatra alla diagnosi e terapia della bocca e denti, …ferme restando le competenze dei medici-chirurghi …da regolamentare con Decreto del Ministero della sanità. 

E’ proposto l'Ordine degli Odontoiatri autonomo e separato dall'Ordine dei Medici. All'Albo del nuovo ordine si iscrivono oltre agli odontoiatri, anche i medici-chirurghi iscritti al corso di laurea ante 1980, anche quelli in possesso di specializzazione in odontostomatologia al momento di entrata in vigore della legge, nonché i medici ex .

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione odontoiatrica.

I Medici Chirurghi che si iscrivono all'Albo dell'Ordine degli Odontoiatri si devono cancellare dall'Albo dell'Ordine dei Medici.

Nonostante la palese ripetuta violazione dei diritti acquisiti, la FNOMCeO si esprime favorevolmente al testo licenziato dalla Commissione Affari Sociali, a mezzo Lettera del 10 febbraio Prot. n. St. 3925.

 

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto col Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, con D.M. del 21 febbraio, approva il nuovo testo statutario dellla Fondazione E.N.P.A.M. - Ente Nazionale di Pravidenza e Assistenza Medici,  a cui risultano obbligatoriamente iscritti anche gli Odontoiatri.

 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio, entrano nel merito dei Medici Italiani ex  L. n. 471/'88 - D. Lgs. n. 386/'98.

Con POSIZIONE COMUNE (CE) n. 20/2000 definita dal Consiglio il 20 marzo e in vista dell'adozione di una Direttiva del parlamento Europeo di specifica modifica della Direttiva Dentisti n. 687/78/CEE, si prevedono misure transitorie a favore di questo contingente di medici che svolgono la professione di dentista, previo superamento di una prova attitudinale.

Sono dispensati dalla prova le persone che hanno compiuto con successo studi di almeno tre anni, quindi gli specialisti.

 

Il 13 aprile, l'Antitrust - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con Provvedimento n. 8206, delibera un ampliamento di istruttoria, relativamente ai deliberati della FNOMCeO, di vari ordini provinciali italiani e dell'ANDI/AIO di Trento, nei confronti di Mutualità private che proponevano convenzioni (sostanzialmente con dentisti, ma anche con altri specialisti).

Sia la FNOMCeO, sia i sindacati ANDI/AIO, a tutela della libera professione, da anni ostacolano il fenomeno della "mutualità privata/convenzioni".

 

La Gazzetta Ufficiale n. 157 del 17 luglio (S.O. n. 105), pubblica il D.Lgs. n. 187 del 26 maggio: Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

L'art. 2, al punto 1.b e 1.r, inquadra l'attività radiodiagnostica propria dell'Odontoiatra iscritto all'Albo.

L'art. 7 prevede la formazione specifica anche per l'Odontoiatra.

 

In estate gli odonto-medici ex L. 471/'88/D. Lgs. n. 386/'98, entrano in fibrillazione.

Infatti prima il Decreto Ministeriale 19 aprile 2000 "Procedura concernente la prova attitudinale, prevista dall'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386 per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri", poi l'Avviso del 25 luglio, che precisa l'esonero dall'esame per i medici 1981/1984, specialisti in campo odontoiatrico, poi il Decreto Ministeriale 18 settembre 2000  "Proroga del termine per la partecipazione alla prova attitudinale ai fini dell’iscrizione all’albo degli odontoiatri” attivano gli Ordini provinciali a raccogliere le domande per la partecipazione all'esame abilitante/sanatoria.

Ma la Risoluzione n. 7/00962 approvata dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati il 27 settembre, impegna il Governo a sospendere lo svolgimento di tale prova attitudinale.

 

In questo contesto si rinfocolano dubbi, mai sopiti, sulla impostazione generale della Legge n. 409/'85 e di tutto ciò che ne è conseguito per i medici stomatologi, divenuti Dentisti.

Ma per la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), è "ben chiarita… l’impossibilità giuridica.", di ottenere l'annotazione di esercizio dell'odontoiatria, ex art. 5 L. n. 409/'85, per i medici non specialisti, ma in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo odontoiatri (immatricolati ante 1980).

Infatti con la Comunicazione FNOMCeO n. 85 del 17 luglio, la Federazione ripropone la doppia iscrizione anche per le …."conseguenze di carattere amministrativo” (i doppi iscritti agli Albi pagano doppia quota).

 

L' Ordinanza Ministriale n. 180 del 11 luglio, del Ministero della Pubblica Istruzione, precisa circa gli esami di abilitazione degli Odontotecnici.

 

Mediante apposito Decreto Ministeriale 27 luglio 2000, il Ministero della Sanità individua le equipollenze dei titoli di Igienista Dentale

 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano, in data 29 agosto,  emette l'Ordinanza TAR BZ n. 187/2000 Reg. Ord. (n. 320/2000 Reg. Ric.)  e accoglie il ricorso degli “Odontotecnici-Dentisten” bolzanini, avverso il Ministero della Sanità, per il diniego dell'autorizzazione all'esercizio della professione  di Odontoiatra, essendo stata respinta loro la domanda di iscrizione all'Albo Odontoiatri, richiesta ai sensi del combinato disposto ex art. 31 Legge n. 118/'72 e art. 1, c. 22, Legge n. 4/'99.

Il Ministero della Sanità avvia appello al Consiglio di Stato.

 

Il 29 settembre, con Provvedimento n. 8720, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Anititrust) si esprime definitivamente sul comportamento tenuto da ANDI/AIO di Trento, FNOMCeO e vari Ordini italiani verso alcuni Istituti di Mutualità privata.

L'Autority decreta una condanna per tutti; per gli Ordini/FNOMCeO, che hanno ostacolato, con delibere, la concorrenza tra medici nei rapporti con Enti di assistenza integrativa e per l'ANDI/AIO di Trento che intervenendo nelle trattative tra Mutua e professionisti convenzionabili, ha agito da "cartello", violando il principio del libero mercato.

 

Il TAR Sicilia, Sezione di Catania 3°, il 13 ottobre pronuncia l’Ordinanza n. 2180 che accoglie un'istanza di sospensione dell'efficacia del D.M. 19 aprile, previa disapplicazione del D. Lgv. n. 386/1998, perché in contrasto con le determinazioni assunte dalle direttive comunitarie in tema di diritti acquisiti.

 

Il 24 ottobre il Consiglio di Stato Sez. IV - in sede giurisdizionale_-, con Ordinanza n. 5410/2000, respinge l'appello del Ministero della Sanità, avverso l'Ordinanza del TAR/Bolzano del 29 agosto n. 187/20. 

Il interviene in merito all'autorizzazionene di esercizio della professione  di Odontoiatra ai "Dentisten - Odontotecnici" della Provincia Autonoma di Bolzano, richiesta ai sensi del combinato disposto ex Legge n. 118/'72 e  Legge n. 4/'99.

Quindi il Ministero della Sanità, a mezzo del Decreto Dirigenziale del 21 dicembre 2000, impone all'Ordine di Bolzano l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, in via provvisoria, di un gruppetto di odontotecnici diplomati Dentisten presso una scuola austriaca a Vienna, con formazione non conforme alle Direttive Europee Dentisti del 1978.

 

Il T.A.R. del Lazio, sez. I/bis, con sentenza 30 novembre 2000, n. 10704, accogliendo il ricorso proposto da svariati Medici ex L. 471/'88, afferma "l’obbligo delle amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza” di determinare, entro trenta giorni il giorno e la sede di svolgimento della prova attitudinale per l'esercizio della professione di odontoiatra prevista dal D. Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386.

E' pertanto fondata la pretesa dei suddetti Medici volta ad ottenere la fissazione del giorno e della sede di svolgimento della prevista prova attitudinale.

La sentenza è  impugnata dal Ministero della Salute/MURST.

 

La formazione degli operatori sanitari, Odontoiatri compresi, si fa ...a punti.

Con l'insediamento della Commissione Nazionale E.C.M., si avvia la fase sperimantale dell'Educazione Continua in Medicina.

Come disposto dalla Riforma Sanitaria Ter-Decreto Bindi (D.Lgs. n. 229/199).


L'anno si conclude con una novità.

Il Ministero della Sanità divulga una "bozza" del “Regolamento concernente la individuazione del profilo professionale dell’odontotecnico” .

L'odontotecnico, su richiesta e alla presenza dell'abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, avrebbe la facoltà di collaborare per interventi incruenti nel cavo orale.

La categoria artigiana parasanitaria vuole la legittimazione di una prassi diffusa e avvallata da molti professionisti, nota anche alle Commissioni Odontoiatriche degli Ordini, ai sindacati di categoria ed agli organismi di controllo.


2001


Il 9 gennaio l'ANDI- Associazione Nazionale Dentisti Italiani unitamente ai Sindacati Confederali CGIL, CISL e UIL, firma il Protocollo d'Intesa del 09/01/2001 per il Profilo e la Qualifica professionale dell A.S.O. - Assistente di Studio odontoiatrico.

 

L'Italia subisce un'ulteriore condanna da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Sezione sesta), che emette la Sentenza del 18 gennaio, relativamente alla Causa C–162/99.

L'obbligo della residenza per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, costituisce una limitazione della libertà di stabilimento.

Inoltre è censurata la discriminazione basata sulla cittadinanza, poiché solo ai cittadini italiani è concessa la conservazione dell'iscrizione all'Ordine professionale in caso di trasferimento all'estero.

 

Il  TAR Lazio, con Sentenza n. 1025 del 22 gennaio, accoglie le tesi di ricorso, sostenute dall'ANDI, avverso il Ministero della Salute.

Il corso di laurea in Odontoiatria, a differenza di Medicina e Chirurgia, è già corso di specializzazione, perlomeno ai fini della dirigenza sanitaria pubblica.

L'Avvocatura dello Stato avvia però ricorso di appello al Consiglio di Stato.

 

La Regione Sicilia, mediante apposito Decreto del 23 aprile, conferma la validità del titolo ai medici dentisti ex 471, per l'apertura di studi odontoiatrici.

 

Il progetto di legge sull'Ordine degli Odontoiatri, oramai definito, non giunge al voto di approvazione del Parlamento.

Infatti termina la XIII legislatura e le elezioni politiche di maggio cambiano gli scenari politici, affermandosi il Centro - Destra di Berlusconi.

 

La Direttiva 2001/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio, modifica tra l'altro, le direttive concernenti le professioni di Medico e di Dentista.

La sezione 2.2, Dentisti, aggiorna l'originaria Direttiva 78/68.

L'art. 5  modifica l'art. 19 estendendo il riconoscimento della laurea in Medicina e Chirurgia come titolo valido per l'esercizio dell'Odontoiatria, anche per i Medici Chirurghi italiani  con inizio formativo dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, previo superamento di prova attitudinale e dimostrazione di esercizio professionale per almeno tre anni.

La sezione 2.7, Medici, aggiorna la Direttiva 93/16.

L'art. 14, punto 5 riconosce validità europea ai titoli di specializzazione elencate in Allegato C (Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche), che ancora prevede la STOMATOLGIA, in Italia con la denominazione Odontostomatologia (pag. L 206/40 della GUCE).

Mentre l'Europa continua a riconosce i Medici Stomatologi italiani, ma anche quelli spagnoli, francesi, portoghesi e lussemburghesi, naturalmente come medici specialisti e non come dentisti, l'Italia non riattiva il corso di specializzazione e persiste nella commistione della professione medica con quella dentistica.

 

La XVI legislatura, iniziata da pochi mesi, affronta nuove Proposte di Legge (P.d.L.) di Disciplina della Professione di Odontoiatra.

Il 30 maggio l'On. Alessandro Cè, Deputato rieletto, ripresenta un P.d.L, il n. C. 146 Camera dei Deputati, con lo stesso testo di quello giunto in dirittura di approvazione nella XIII Legislatura.

Poi il l'8 ottobre anche l'On. Carla Mazzucca presenta il P.d.L. n. C._327.

Sono stati assegnati alla 12° Commissione Affari Sociali della Camera, in sede referente.

 

Anche nuove proposte legislative in tema Disciplina della professione di odontotecnico.

Il P.d.L. n. S._321  del 27 giugno e il P.d.L.  n. C. 099  del 28, ambedue miranti ad ampliare le competenze degli esercenti l’Arte Ausiliaria.

 

L' On. Paolo Danieli, medico specialista odontostomatologo di Verona, eletto Senatore nelle liste di Alleanza Nazionale, l' 11 luglio presenta il Disegno di Legge n. 429 Disciplina del personale ausiliario odontoiatrico ed istituzione dell'albo professionale degli assistenti di studio odontoiatrico. 

 

Il Ministero della Sanità con un Decreto del 30 luglio,  conferisce validità ad un titolo di Dottore Stomatologo conseguito presso un' Università statale della Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Odontoiatra.

Un deliberato, tra tanti, come esempio di un fenomeno in costante crescita.

Infatti l'Italia è meta di immigrazione, ambita dalle più disparate professionalità, odontoiatria compresa.

Ed i Ministeri competenti, Sanità e MURST, devono rispondere alle richieste di omologazione di titoli da parte di operatori provenienti dai più disparati Paesi del Mondo.

 

Il Decreto del 6 agosto dei Ministri Sanità/MURST, modifica  la prova attitudinale per i medici ex 471.

Per loro si apre una nuova strada: frequenza di un corso di formazione presso l'Università, cui segue una verifica finale.

Il malumore generale si attenua in parte.

 

Il Ministero della Salute, con Decreto del 10 ottobre, "Divieto di utilizzazione, importazione e immissione in commercio, sul territorio italiano degli amalgami dentali non preparati sotto forma di capsule predosate e precauzioni ed avvertenze da riferire nelle istruzioni per l’uso degli amalgami dentali posti in commercio in Italia”, pone attenzione al nascente fenomeno delle allergie al mercurio contenuto nelle tradizionali amalgame per restauri dentali.

 

Tra il 30 ottobre e il 14 novembre il Consiglio Superiore di Sanità, presso il Ministero della salute, esprime "parere favorevole" circa la trasformazione dell'odontotecnico in professionista sanitario e trasmette al Ministero competente uno schema di regolamento per l'approvazione: Nuovo profilo professionale dell'odontotecnico.

 

Si propone un Odontotecnico Clinico, operatore sanitario in possesso di titolo universitario abilitante, che provvede non solo alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, ma anche "... su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria, può collaborare ... per interventi esclusivamente incruenti di carattere tecnico e secondo modalità che il prescrivente valuta opportune in relazione allo stato clinico e alla sicurezza del paziente, al solo scopo di ottimizzare tutti gli elementi relativi esclusivamente al manufatto che egli stesso realizza".

 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con Sentenza del 29 novembre nella Causa C-202/99, si pronuncia relativamente ad una ulteriore censura mossa ai Dentisti italiani.

E' la risposta alle contestazioni della Commissione delle Comunità Europee, per il mantenimento, in Italia, di un secondo sistema formativo per l'accesso alla professione di dentista (specializzazione per medici che conferisce ai sensi dellaLegge n. 409/'85 art. 3, la possibilità di iscrizione all'Albo Odontoiatri) e la possibilità della doppia iscrizione, Albo Medici ed Albo Odontoiatri (sancita in Italia dalla Sentenza n. 100/'89 della Corte costituzionale), ritenuta non omogenea al resto degli stati membri.

La Corte dichiara inadempiente l'Italia perché conferisce il titolo di "dentista" a medici odontostomatologi, ma conferma che questi sono comunque riconosciuti in Europa con il loro titolo legittimo di "medico specialista", secondo le Direttive Mediche 93/16 e successive modifiche.

In buona sostanza i Medici Specialisti Odontostomatologi non hanno bisogno di essere anche Dentisti. La Sentenza recita infatti: …il secondo tipo di formazione esistente in Italia corrisponde alla formazione di stomatologo. Il diploma di stomatologo e la specializzazione in questo campo rientrano nelle Direttive sui Medici. Ora le Direttive concernenti i Medici e i Dentisti sono basate sul principio che si tratta di due professioni distinte. In base a questo principio, la qualifica di specialista in Stomatologia attribuita in Italia, è stata ripresa a giusto titolo nella Direttiva Medici.

Aggiunge che la disciplina comunitaria non contiene alcuna norma che impedisca ai medici, in possesso della specializzazione in odontoiatria, di essere iscritti all'Albo Medici, in quanto ciò equivarrebbe a privarli del diritto di esercitare la medicina.

Inoltre stabilisce che solo una limitata quota di medici italiani, gli "ante 1980", (cioè quelli formatisi prima che in Italia venisse istituita una professione diversa di "dentista non medico"), possono avere i due titoli (medico e dentista) e quindi due iscrizioni agli Albi (medici e odontoiatri) ed esercitare due professioni, con due titoli diversi in regime derogatorio.

Quindi la professione di Dentista è diversa dalla professione di Medico Specialista Odontostomatologo, che non è formato come dentista, ma come medico - specialista.

Come tale può lavorare in tutta la CE, con il suo titolo professionale e non con un altro professionalmente simile.

Dentista e Medico Stomatologo sono due figure professionali distinte, ognuna con le sue specificità, ma con sovrapposizioni, così come tra ingegneri e architetti e geometri ed anche tra dottori - commercialisti, ragionieri - commercialisti, periti contabili e periti del lavoro (in Ordini e/o Collegi Professionali Distinti).

 

Il TAR Lazio si esprime, relativamente al ricorso FNOMCeO avverso la Sentenza dell'Antitrust.

Le considerazioni dell'Autority vengono confermate, limitandosi il Tribunale Amministrativo ad annullare la sanzione pecuniaria.

La FNOMCeO accetta lo sgravio economico e non insiste, nel merito, con ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato.

 

Dopo una fase di stasi venne rifondata la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) a Poggio Grande (Bo), sotto la presidenza di Nicola Perrini.

 

2002

 

Nei paesi dell'Unione Europea è adottato l'Euro, la moneta unica.

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), con Decisione del 28 ottobre 2001 e Depositata il 9 gennaio, n. 1/2002, fra l'altro impone ai Ministeri competenti  di individuare le date e le sedi, per svolgere gli esami attitudinali "in sanatoria" previsti per i Medici ex L. n. 471/'88 - D.Lgv n. 386/'9, al fine di conferirgli anche il titolo - qualifica di Odontoiatri - Europei.

Ne consegue che i Ministeri della Salute e MIUR, con Avviso del 18 gennaio,  fissano la data e determinano il numero delle sedi universitarie presso cui è attivato il corso abilitante per i medici dentisti ex Legge 471/'88.

Sfumate definitivamente le contestazioni ufficiali dell'AMNO, sindacato dei medici.

 

In febbraio l'Università di Trieste si dichiara la disponibilità ad iscrivere al CLOPD, al primo anno fuoricorso e in soprannumero, i diplomati a Rijeka (Fiume - Croazia), più noti come “laureti week-end in Stomatologia”.

Italica sanatoria, nonostante la non conformità alle Direttive CEE del 1978 del percorso formativo. 

Qualche Parlamentare, sollecitato, interroga in proposito il Ministro competente.

 

Il 12 febbraio, la Sentenza n. 492 del TAR Sicilia - Palermo Sezione I, afferma il diritto del medico - chirurgo alla partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, illegittimamente riservata ai soli laureati CLOPD.

 

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, con Decreto Interministeriale del  4 marzo "Approvazione dell’elenco delle specializzazioni in odontoiatria”,  istituisce ufficialmente presso le Università italiane due specializzazioni per laureati CLOPD conformi alla UE:  Ortognatodonzia e Chirurgia Orale.

Il provvedimento è notificato alla UE per il riconoscimento ai fini della libera circolazione.

 

Il TAR Lazio, con Sentenza n. 5474 del 11 giugno, ammette la partecipazione dell'Odontoiatra laureato al CLOPD al Concorso per la Dirigenza di 1° livello nel SSN, nonostante la mancanza del titolo di specializzazione previsto dall'art. 15 - comma 3 - del D.Lgv. n. 502/1992.

 

Ancora una nuova proposta legislativa in tema Disciplina della professione di odontotecnico.

Il P.d.L. n. C.2931 del 28 giugno propone di ampliare le competenze degli esercenti l'Arte Ausiliaria.

 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Quarta Sezione, con Ordinanza del 5 novembre, Causa C-204/01, si esprime relativamente ad Procedimento di interesse professionale.

In tema di: “Qualifica di dentista comunitario/deroga ai medici precomunitari”, la  CGE sostiene che i regimi derogatori, per il riconoscimento della qualifica di dentista, valgono solo per i medici degli stati membri in cui non preesiste la distinzione dalla qualifica di medico,  riaffermando:

- la rigida  limitazione della deroga ex art. 19 Dir. Dentisti 686/'78, che riconosce ad un contingente di Medici anche la QUALIFICA di Dentista

- la netta distinzione delle professioni/qualifiche di medico e di dentista

- il riconoscimento comunitario dell'autonomia legislativa degli stati membri in materia di  specializzazione postuniversitaria medica .

 

Il 12 novembre viene emessa la Sentenza n. 2243 del Tribunale di Venezia, che assolve con formula piena, per insussistenza del fatto, un Medico - Chirurgo, accusato del reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale, perché esercitava l'odontostomatologia senza l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri.

Risale al 1995 l'accusa in tal senso, in seguito ad un'ispezione dei NAS.

Le motivazioni, ovvie per i medici, inducono alcuni ostinati odontoiatri a profonde riflessioni.

Infatti è stato  autorevolmente confermato che "…l’atto medico, pur specialistico, volto in particolare alla diagnosi e cura delle malattie stomatologiche e dentarie, rientri nell’ambito delle attività lecitamente esercitabili dal medico - chirurgo, ... atteso che l’odontostomatologia costituisce solo una delle varie branche o settori specialistici ricompresi nella più ampia categoria dell’esercizio della professione medica...”. 

Sancito poi che “… secondo la vigente normativa in materia, il medico abilitatato all’esercizio della professione può svolgerla con riferimento a tutte le branche della medicina, senza necessità di alcun diploma di specializzazione,…”.

Ed ancora che "...nessuna disposizione normativa vieta al medico di diagnosticare e curare le malattie stomatologiche... pur non essendo in possesso di specifico diploma in odontostomatologia…e pur non potendo ovviamente fregiarsi del titolo di odontoiatra”.

Correttamente recepito il principio giurisprudenziale della Sentenza 28/11/2001 della Corte di Giustizia Europea di “netta distinzione e separazione delle due professioni di medico e di odontoiatra…” e l'ovvia conseguenza che “…la distinzione e l’autonomia tra le due professioni, medico e odontoiatra, non precludono affatto l’interdisciplinarietà,... elemento comune anche ad altre professioni, comportando esclusivamente la conseguenza che il medico chirurgo non potrà mai assumere la qualifica di odontoiatra, fregiandosi del relativo titolo professionale, … ma nulla gli impedisce di compiere gli atti medici odontostomatologici comuni ad entrambe le professioni".

 

Alcuni Ordini professionali (Pordenone, Brescia e Bologna) sul termine del mandato triennale 2000-2002, emanano mozioni in difesa della stomatologia medica.

 

I  Laureati in Croazia sono ammessi al 5° anno di corso in Odontoiatria e Protesi Dentale presso Università italiane.

Nel 2003, laureati e abilitati possono regolarmente iscriversi all'Albo Odontoiatri.

 

A fine anno i primi odontomedici ex Legge 471 tornano sui banchi di scuola. Iniziano i corsi abilitanti presso le Università e i …tirocini pratici anche presso studi privati, ove non possono operare sul paziente, …però è consentito loro continuare a lavorare presso i propri studi.

Italica, umiliante espediente.

 

A Pavia la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) tiene il suo congersso nazionale.

 

2003

 

Il 22 febbraio entra in vigore la Legge n. 14 del 3 febbraio Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee – Legge Comunitaria 2002

L'art. 13 reca "Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29 novembre 2001, nella Causa C_- 202-99.

E’ abrogato l'art. 5 e quindi scompare l'istituto dell'annotazione di legittimo esercizio dell’odontoiatria.

Emendati anche l'art. 1 e 4 laddove è previsto l'accesso alla professione di Dentista anche al  medico specialista odontostomatologo.

L'Europa riconosce il Medico Specialista Stomatologo come tale e non, ovviamente, come Dentista.

 

Tant'è che vengono presentate anche nuove proposte legislative in tema  di Istituzione della figura  professionale di Medico Odontostomatologo: la n. C. 3655 del 6 febbraio, la n. C. 3861 del 4 aprile, la n. S. 2273 del 21 maggio e la n. C. 4132 del 2 luglio,  miranti a istituzionalizzare e differenziare tale qualifica.

 

Il Presidente Nazionale delle Commissioni Odontoiatri, Giuseppe Renzo, il 28 marzo, dirama la Circolare Prot. 1545, annunciante il testo della “CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'ODONTOIATRA”

Un "parto" dall'Assemblea dei Presidenti di Commissione Odontoiatrica, condiviso e accettato dal Comitato Centrale FNOMCeO.

Trattasi di "linee di riferimento", cioè un Codice deontologico peculiare per gli Odontoiatri, che merita un'attenta analisi a causa di una certa impressione di disomogeneità di contenuti.

L'art. 3 dice che la violazione dei principi contenuti in tale Carta, costituisce illecito, implicando sanzioni.

Poi agli arrtt. 4 e 5 è detto che l'odontoiatra, esercitante professione intellettuale, è tenuto "prioritariamente" a valorizzare il momento diagnostico. Agli arrtt. 10 e 11 è tentata una distinzione tra pubblicità sanitaria ed informazione - comunicazione.

L'art. 12 tange l'abusivismo ed il prestanomismo, sancendo che è cosa gravissima farlo per "interesse personale" e che l'incarico di Direttore Sanitario di Strutture Complesse debba essere autorizzato dall'Ordine, che però deve anche contestualmente promuovere la riforma del Codice Civile italiano.

All'art. 13 sono previsti "buoni rapporti" con gli esercenti le "altre professioni sanitarie"; rapporti rispettosi di competenze e ruoli "rispettivi", operando  primariamente nell'interesse della salute pubblica.

Propositi esposti anche ai successivi art. 14, laddove prevede che l'odontoiatra è diligente informatore e promotore di "cultura della tutela dell'ambiente", e art. 15, ove addirittura si adopera per un "rapporto di comunicazione" con il cittadino, qualsiasi sia il suo sesso, il suo livello di scolarità, la sua razza e/o provenienza, il suo stato economico e genealogico, i suoi rapporti con le divinità ed anche ... indipendentemente dall'anagrafe.

Che l'odontoiatra deve essere comunque buono è anche sancito all'art. 16, ove diviene suo compito difendere i deboli, anche fuori dallo studio; "per quanto attiene alle sue possibilità" accudisce poveri e derelitti, sopperendo alle "carenze" dello Stato Italiano in materia sanitaria.

L'art. 17, in tema di consenso informato, prevede che il cittadino che "rifiuta  di sottoposi alle cure" del dentista, sia "compiutamente informato sulle conseguenze".

Al 20 si dice che "aprioristicamente" non si possono screditare i colleghi, che se ritenuti scorretti devono essere denunciati alla Commissione Odontoiatri, senza però "denigrarli".

Il buon dentista non deve intervenire su pazienti in cura da altri, amenochè non gli sia "espressamente preferito", come enunciato all'art. 21 ed anche al 22, che censura la ricerca di clientela, perchè comportamento da manager - imprenditore, e non da vero intellettuale.

L'art. 23 prevede che l'odontoiatra, bravo e corretto deontologicamente, abbandini l'Ordine Medici, per fondare l'Ordine Odontoiatri, perchè la separazione garantisce "l'eticità" del dentista nei confronti dei cittadini, ...evidentemente non garantita dall'unione con i medici.

Poiché l'art. 3 prevede sanzioni per chi non si allinea ai dettami della Carta,  si profila il reato d'opinione, perseguibile deontologicamente, per chi vuole restare all'Orine medici, pur essendo laureato in medicina.

L'art. 27 conclude la Carta, stabilendo che Giudici e Magistrati collaborano con la Commissione Odontoiatrica e non più con i Medici specialisti in Medicina Legale, perché è nata un nuova disciplina che è l'Odontoiatria Legale.


Ad aprile si rinnovano i vertici della FNOMCeO e del Codice per l'Odontoiatra non se ne parla più.

 

Il Decreto Legislativo del 9 aprile n. 70, Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa....ai servizi offerti dalle società di informazione...., detta riferimenti circa l'utilizzo dei siti Internet allo scopo delle attività economiche On Line.

In carenza di normativa specifica e alla luce della prevalenza del diritto comunitario, possono essere ricompresi gli utilizzi di Internet anche da parte degli operatori sanitari,  a scopo informativo - promozionale.

 

Il Decreto Legislativo n. 277 del 8 luglio da Attuazione della Direttiva 2001/19/CE che modifica le Direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le Direttive del Consiglio concernenti le professioni di Infermiere professionale, Dentista, Veterinario, Ostetrica, Architetto, Farmacista e Medico.

L' art. 4, apporta modifiche alla Legge n. 409/'85.

Sono riconosciuti titoli di Dentista conseguiti in Paesi extra - UE ed è estesa  la deroga di riconoscimento del titolo di Dentista anche ai Medici ex L. n. 471/'88.

Recepito in legge, estensivamente, il disposto della Sentenza n. 100/'89, riconoscendo il diritto dei laureati in Medicina e Chirurgia di ottenere l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri, mantenendo quella all'Albo dei Medici Chirurghi, in deroga al disposto di cui all'art. 4, comma 3 (che sancisce l'incompatibilità di iscrizione a più Albi).

La Legge n. 409/'85 si rinnova.

L'art. 9 reca Modifiche al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, relativo alla professione di Medico.

Il comma 1 rimanda all'Allegato C Elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche, che prevede ancora la STOMATOLOGIA (Odontostomatologia per l'Italia), la CHIRURGIA MAXILLO - FACCIALE (formazione di base di medico) e la CHIRURGIA DENTARIA, DELLA BOCCA E MAXILLOFACCIALE (formazione di base di medico e di dentista).

 

Il Ministero della Pubblica Istruzione con Ordinanza n. 180 del 11 luglio, precisa in tema di esami di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di Odontotecnico

 

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 7856 del 15 luglio, ribadisce quanto già in Sentenza n. 1478/1997, in tema di Specializzazione in Odontostomatologia per medici-chirurghi.

Nuovamente ribadito che il Decreto Garavaglia-Colombo del 1993, SOSPENDE TEMPORANEAMENTE, ma non sopprime tale Scuola Medica.

Infatti l'eliminazione, non rientra nei poteri dei Ministeri, bensì del Presidente della Repubblica, mediante specifico Decreto.

 

Il 14 agosto viene Depositata la  Sentenza n. 2243/2002 del Tribunale di Venezia, che assolve un Medico dal reato di esercizio abusivo della professione di Odontoiatra.

Il disposto è definitivo e inappellabile.

 

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con Ordinanza della Corte – Quarta Sezione - del 17 ottobre Causa C-35/02, si esprime relativamente ad un procedimento di interesse professionale.

E’ una vicenda in tema di: “Medici ed esercizio della professione di dentista”

Gli attori: un medico tedesco e l'Ordine dei Dentisti tedeschi.

La Corte stabilisce che la Direttiva comunitaria Dentisti n. 686/'78 (144) : "osta ad una normativa nazionale che consente in via generale ai medici di esercitare l’odontoiatria senza …la formazione specifica…”.

Questa pronuncia ribadisce la netta differenziazione giuridica delle due professioni, Medico e Dentista, ma non definisce i limiti tra odontostomatologia e odontoiatria. Rimane il dubbio circa la normativa UE che …osta (ma non vieta),  …in linea generale (ma non sostanziale e giuridica), ai medici l'esercizio dell'odontoiatria, ... ma non dell'odontostomatologia (soprattutto agli specialisti).


A Rimini la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) tiene il suo congersso nazionale.


2004


Repubblica Ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovenia e Slovacchia aderiscono all'Unione Europea.

Gli stati membri sono 25.


La Decisione del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2004 n. 3597, depositata il 7 giugno, a seguito al ricorso avverso la Sentenza TAR Lazio n. 1025/2001, ritorna sul tema delle specializzazioni in odontostomatologia.

La specializzazione post - laurea è TITOLO ESCLUSIVO per l'accesso alla dirigenza del SSN.

L'Italia deve potenziare la QUALIFICA del DENTISTA SPECIALISTA (diversa da quella di medico e/o di dentista), già esistente in Europa e accessibile sia a Medici che a Dentisti.

Altrimenti si esauriscono i reparti ospedalieri di odontostomatologia del SSN.


Il 31 marzo, la Sentenza n. 449 del TAR Emilia Romagna - Bologna, ribadisce, la Sentenza n. 492 del TAR Sicilia - Palermo Sezione I, del 12 febbraio 2002.

Riaffermato il diritto del medico - chirurgo alla partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di specializzazione in ortognatodonzia, illegittimamente riservata ai soli laureati CLOPD.


Il 19 aprile il Presidente della Commissione per gli Iscritti all'Albo degli Odontoiatri diffonde il documento ufficiale FNOMCeO prot. N. 3560, che  specifica la posizione degli odontoiatri in merito alla Sentenza n. 2243 del Tribunale di Venezia, palesando contrasto sull'Odontostomatologia Medica.

 

La Legge n. 112 del 3 maggio, Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radio televisione italiana Spa, nonché delega al governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione, cosiddetta "Legge Gasparri", art. 7 comma 8,  modificando la Legge n. 175/'92, consente la pubblicità sanitaria anche sulle emittenti radio - televisive locali.

 

In risposta a quesiti Ordinistici/FNOMCeO, tramite Ministero Sanità, il Consiglio di Stato, Sezione Prima, esprime il PARERE n. 2995 del 5 maggio, in merito all'abrogazione dell'art. 5 Legge n.409/'85 istitutivo dell' "annotazione" per l’esercizio dell'odontoiatria da parte dei Medici specialisti in discipline odontoiatriche, come da art.13 della Legge n. 14/'03.

L'annotazione scompare e al Medico e conferibile lo Status di Dentista (pubblicizzazione, partecipazioni graduatorie - concorsi, coperture assicurative specifiche ecc.) solamente con l'iscrizione all'Albo Odontoiatri.

Il Consiglio di Stato ovviamente non si esprime circa l'esercizio della Stomatologia con lo Status Giuridico di Medico, non essendo stato interrogato in proposito.

L'istituto del "Parere" non ha valenza di legge, e nemmeno giuridica,  non derivando da ricorso avverso disposto della Giustizia Amministrativa (TAR).

 

Il 18 agosto Il Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, con Decreto n. 28"Modifica dei profili professionali delle attività artigiane  stabilisce, all'art. 2, che: … c) su richiesta della persona abilitata .... all’esercizio dell’odontoiatria, in presenza e sotto la diretta responsabilità della stessa, l’odontotecnico o l’odontotecnica può collaborare agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura,....."

In provincia di Bolzano è legalizzato il prestanomismo e/o il concorso in esercizio abusivo della professione medico - dentistica.

L'ANDI ricorre al TAR, l'ANTLO resiste.

 

Il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell' università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, crea i presupposti per la trasformazione del CLOPD in Laurea magistrale della durata di sei anni accademici.

 

Il Tribunale di Milano, in primo grado, condanna uno studente CLOPD, per esercizio abusivo della professione odontoiatrica, alla pena di un mese di reclusione, sostituita poi con una multa pecuniaria.

Lo studente, ritenuto responsabile per aver effettuato una cementazione di un ponte protesico presso uno studio privato, ricorre in Appello.

 

A Saronno la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) tiene il suo congersso nazionale.

 

2005

 

In Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 27 gennaio n. C 22, è pubblicata la COMUNICAZIONE n. 2005/C-22/05 NOTIFICA DI DENOMINAZIONI DI SPECIALIZZAZIONI MEDICHE.

Con quest'atto la Commissione Europea comunica agli Stati membri, la modifica apportata dall'Italia alla Specializzazione Medica in Odontostomatologia, consistente nell'aggiunta, a seguito della denominazione, della precisazione: …(sino al 31 dicembre 1994).

Ma non si tratta di soppressione, bensì di temporanea sospensione, come da note vicende: D.M. 30 ottobre 1993/Sentenza TAR Lazio n. 510/1995/Decisioni del Consiglio di Stato n. 1478/1997 e n. 7856/2003.

Il dott. G. Renzo, ufficialmente, dall'Ufficio Centrale Odontoiatri della FNOMCeO, con Comunicato n. 3475 dd 14 marzo, afferma che:…” la modifica, che ovviamente produrrà i suoi effetti sulla proposta di Direttiva per il riconoscimento delle qualifiche professionali, dovrebbe risolvere il problema segnalato in passato relativamente al persistere dell’elenco delle specializzazioni della stomatologia”…”viene fatta, quindi, definitiva chiarezza sulla questione armonizzando l’attuale quadro normativo e ponendo a tacere finalmente alcune pretestuose e risibili interpretazioni”. 

 

Il 10 febbraio la  Cassazione Civile Sez. III  emette la Sentenza Depositata_il 2 marzo n. 4466, relativa ad un ricorso presentato da un Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Maxillo - Facciale che si era visto respingere la richiesta di iscrizione all'Albo Odontoiatri dell'Ordine di Milano, sostenendo l'equipollenza tra Corso di Specializzazione ed il corso di Laurea CLOPD.

La Cassazione però ribadisce l'autonoma tra  Odontoiatria e  Chirurgia Maxillo - Facciale, che si manifesta in diversità di titoli conseguiti.

Ineccepibile il disposto: un Ingegnere non può iscriversi all'Albo degli Architetti.

Un principio diverso, con valore "al contrario", consente all'odontoiatra di richiedere l'iscrizione all'Albo Medici per l'esercizio della Maxillo - Facciale.

 

Il 19 aprile il TAR di Bolzano deposita la SENTENZA n. 142/2005  e annulla quel ameno Decreto n. 28/2004 locale, ampliante le competenze dell'odontotecnico e legalizzante il prestanomismo.

Quindi anche in Alto Adige l'odontotecnico non può contattare direttamente il paziente, rimanendo artigiano puro come nel resto d'Italia.

 

Con Notifica di data 1-2 agosto l'ANMO (Associazione Nazionale Medici Odontostomatologi) e l'AMSOI (Associazione Nazionale Medici Specialisti in Odontostomatologia), inoltrano formale Diffida al Consiglio dei Ministri - Ministero dell'Università e della Ricerca - Ministero della Salute, finalizzata alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione in Odontostomatologia per Medici - Chirurghi, temporanemente sospese, ma non soppresse, dal Decreto Interministeriale "Garavaglia-Colombo" del 1993.

In applicazione dei Disposti del Consiglio di Stato n. 1478/1997 e n. 7856/2003.

 

La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 settembre pubblica  la DIRETTIVA 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI.

La cosiddetta "Zappalà", dal nome dell'Eurodeputato Italiano (Forza Italia), relatore a Strasburgo.

E’ introdotto un nuovo e specifico strumento legislativo, avente per oggetto (art. 1) la precisazione delle regole con cui una Stato Membro Ospitante riconosce le qualifiche professionali acquisite in uno Stato Membro d'Origine che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione.

Al punto "22”" delle "considerazioni preliminari" il legislatore europeo precisa: “Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di Dentista come professione specifica distinta da quella di Medico, specializzato o no in Odontostomatologia. …”

La Sezione 2 (arrtt. 24 – 30) è dedicata al "MEDICO", mentre la Sezione 3 (arrtt. 34 – 37) al "DENTISTA"; per entrambe le figure è prevista la "Formazione di base" e la "Formazione specializzata".

L'art. 26 "Denominazione delle formazioni mediche specializzate” prevede che "I titoli di formazione di medico specialista…sono quelli che …corrispondono …alle denominazioni …che compaiono all’Allegato V, punto 5.1.3”.

Nel lungo elenco di denominazioni di specializzazioni mediche, a pag. L 255/106, compare anche ancora una volta l'ODONTOSTOMATOLOGIA (durata minima della formazione: 3 anni).

La specializzazione medica è conseguita in Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo ed Italia, con la precisazione per quest'ultimo Stato, di intervenuta "abrogazione" dal 31 dicembre 1994.

In realtà trattasi di sospensione come stabilito dai disposti TAR Lazio (Sentenza n. 510/1995) e Consiglio di Stato, (Decisione n. 1478/1997),  per l'effetto del Decreto Interministeriale "Garavaglia - Colombo"  D.M. 30 ottobre 1993.

Inoltre questa Direttiva abroga le Direttive Dentisti 78/686 e 687/CEE a decorrenza 20 ottobre 2007, data limite di allineamento per tutti gli Stati Membri (arrtt. 62 e 63).

La "Direttiva Zappalà",in sintesi, semplifica le procedure amministrative tra gli Stati e la circolazione dei professionisti, rendendo più flessibile il mercato del lavoro nelle prestazioni dei servizi.

 

La Provincia Autonoma di Bolzano, con Legge Provinciale n. 8 del 10 ottobre, interviene normativamente ancora sulla figura dell'odontotecnico.

L'art. 5, introduce modifiche a precedenti norme locali in tema di "Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale dell'artigiano", autorizzando l'esercizio dell'attività di odontotecnico anche al ".... Maestro Odontotecnico...", previo superamento di apposito esame provinciale.

 

Il 26 ottobre ANMO e AMSOI depositano il Ricorso al Consiglio di Stato n. 9374/2005, richiedendo l'accertamento dell'illegittimità del "silenzio" delle Amministrazioni Ministeriali,  nonostante la formale Diffida già notificata in data 1-2 agosto e di cui sopra, tendente alla riattivazione della specializzazione in Odontostomatologia.

 

Il Tribunale di Avezzano emette la Sentenza n. 1213/2005 del 22 novembre, che assolve, perché il fatto non sussiste, un Medico Chirurgo esercitante l'odontostomatologia, non specialista e non iscritto all'Albo Odontoiatri, accusato di "esercizio abusivo della professione odontoiatrica". 

 

Il 19 dicembre il Presidente del Consiglio dei Ministri notifica l'avvio di Ricorso avverso la L.P. n. 8/2005 della PAT di Bolzano.

 

Scade il triennio ordinistico 2003-2005.

Si costituiscono i nuovi Consigli Direttivi, con rinnovate Commissioni Mediche e Commissioni Odontoiatriche provinciali.

 

Ancora a Saronno la S.I.S.O.S. (Società Italiana di Storia dell'Odontoiatria) tiene il suo congersso nazionale.

 

Scade anche la XII legislatura del Parlamento Italiano.

 

 

 

 

 

 

L'OTTOCENTO


1900-1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009
































































































































dott. On. Paolo Danieli




































































































































































































































































































































L'OTTOCENTO


1900-1977


1978-1999 1°parte (78-93)

1978-1999 2°parte (94-99)


dal 2000 al 2005


dal 2006 al 2008


dal 2009